Cassazione Penale, Ordinanza n. 01994/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge in relazione al computo della recidiva ai fini della determinazione della pena. Il ricorso lamentava, in sostanza, che la pena fosse stata aggravata o comunque commisurata in modo non corretto per effetto del trattamento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente individuato, con valutazione non irragionevole, elementi sintomatici di maggiore pericolosità dell'imputato, segnatamente la specificità e la molteplicità dei precedenti, tali da giustificare il computo della recidiva ai fini della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indica il delitto di evasione per il quale era stata confermata la condanna in appello.
Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso e dalla decisione, in tema di recidiva e della sua rilevanza ai fini della pena.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera contestazione della valutazione di merito sulla recidiva quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo coerente e non irragionevole sulla maggiore pericolosità desunta da elementi oggettivi, come la specificità e pluralità dei precedenti.
- Ai fini della determinazione della pena, la valorizzazione della recidiva è legittima quando il giudice di merito dia conto degli elementi concreti dai quali desume una più accentuata capacità a delinquere o pericolosità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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