Cassazione Penale, Sentenza n. 28667/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di minaccia (riferita all'episodio del 9.4.2019) in cui si contesta: motivazione insufficiente e omessa valutazione critica delle prove (la sentenza avrebbe limitato la sua argomentazione alla mera elencazione delle dichiarazioni testimoniali); contraddittorietà delle prove e mancata verifica dell'idoneità della frase contestata ad integrare la minaccia (la frase riportata "ti riempio di botte se non te ne vai" era stata pronunciata in forma condizionata e, secondo la difesa, intesa a prevenire un comportamento della vittima); vizio nella determinazione della pena per mancata motivazione dei criteri ai sensi dell'art. 133 c.p. e omissione di considerare l'eventuale tenuità del fatto; valutazione aprioristica e priva di concreto esame dell'attendibilità dei testi della difesa (liquidati per la loro vicinanza all'imputato) senza applicare criterio analogo ai testi d'accusa.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la sentenza del Giudice di Pace per carente motivazione in violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e dell'obbligo costituzionale di motivazione (art. 111 Cost.). Poiché la decisione si è limitata a elencare le prove senza fornire una valutazione critica e i criteri di convincimento, il Collegio ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice di Pace di Pescara in diversa persona fisica. L'annullamento assorbe le restanti censure (terzo e quarto motivo) inerenti la valutazione delle testimonianze.
Norme richiamate
Impone al giudice di esporre in modo conciso i motivi di fatto e di diritto, i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova: la mera elencazione delle dichiarazioni è insufficiente; è richiesta una valutazione critica che renda leggibile il convincimento del giudice.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 52
Modifica dell'art. 546 c.p.p. richiamata per rafforzare l'obbligo motivazionale e l'indicazione dei criteri di valutazione delle prove.
Regole sulla capacità a testimoniare e sull'attendibilità: la Corte richiede che, se si ritengono inattendibili testi per rapporti personali o altri motivi, il giudice fornisca motivazioni concrete e non solo affermazioni aprioristiche.
Criteri per la determinazione della pena: la sentenza di merito deve esplicitare i criteri oggettivi e soggettivi considerati; la mancata motivazione della dosimetria può rilevare ai fini della riforma.
Richiamato in relazione al diverso onere valutativo tra condanna e assoluzione (oltre ogni ragionevole dubbio) e alla necessità di rendere leggibile il convincimento giudiziale.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligo di motivazione per i provvedimenti giurisdizionali, richiamato come presidio di garanzia e base per il controllo giurisdizionale delle decisioni.
art. 25, comma 2 Cost.
Richiamato nel contesto della riserva assoluta di legge in materia penale, a tutela dei beni giuridici individuali; sottolinea la necessità di motivazione conforme ai principi costituzionali.
Massime di principio
- La motivazione del giudice penale non può limitarsi alla trascrizione o all'elenco delle prove raccolte: è obbligatorio sintetizzare criticamente i contenuti e indicare i criteri logici e probatori che hanno condotto alla decisione.
- Se il giudice ritiene inattendibili testimoni per rapporti personali o per altri motivi, deve motivare concretamente tale valutazione (non è sufficiente un'affermazione aprioristica sulla "vicinanza"), valutando invece credibilità e attendibilità in termini di coerenza, congruenza e riscontri oggettivi.
- Frasi minacciose espresse in forma condizionata (es. "ti riempio di botte se non te ne vai") possono comunque integrare il reato di minaccia se la condotta risulta idonea ad incutere timore nella vittima; la valutazione va fatta caso per caso e adeguatamente motivata.
- La determinazione della pena richiede espressa valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.; la mancata motivazione sulla dosimetria può comportare la cassazione della sentenza.
- Una censura di carenza motivazionale che renda incomprensibile il convincimento del giudice assorbe spesso le altre censure; in tali casi la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo giudizio a diversa composizione.
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