Cassazione Penale, Ordinanza n. 07004/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non sono state riformate le determinazioni della sentenza impugnata sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, nel trattamento sanzionatorio, aveva negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., ritenendo le circostanze equivalenti. Nel ricorso si è prospettata l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, c.p., senza però indicare i parametri di riferimento e senza sviluppare un'argomentazione specifica. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto a riproporre una censura già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
La recidiva di cui alla disposizione è stata posta a base del giudizio di bilanciamento sulle circostanze, con esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.
La norma sul divieto di prevalenza delle attenuanti in presenza di recidiva è stata censurata come asseritamente incostituzionale, ma la Corte richiama la propria giurisprudenza che ne ha già ritenuto la manifesta infondatezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze processuali previste dalla norma, tra cui condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo apodittico l'illegittimità costituzionale di una norma, senza indicare i parametri costituzionali di riferimento e senza sviluppare un'adeguata argomentazione.
- La censura contro il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva non può essere utilmente proposta in forma meramente assertiva: occorre una specifica critica ai criteri seguiti dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
- La giurisprudenza di legittimità può dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale già più volte esaminata, specie se la censura è riproposta senza nuovi sviluppi argomentativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06880/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06881/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06882/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06883/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06884/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06885/2026 del 20/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →