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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04771/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Fondazione sanitaria aveva promosso in sede amministrativa due ricorsi contro vari provvedimenti regionali relativi al budget e alla remunerazione delle prestazioni neuroriabilitative erogate. Il nodo sostanziale riguardava la legittimità di una differenziazione tariffaria: la Regione aveva previsto una tariffa più elevata per alcune tipologie di pazienti (post-comatosi e mielolesi) e una tariffa più bassa per pazienti con cerebrolesioni da ictus e malattie neurodegenerative, mentre la Fondazione sosteneva che tutte le prestazioni dovessero essere remunerate con la tariffa più alta. Il TAR aveva respinto, il Consiglio di Stato aveva invece accolto in parte l'appello della Fondazione. Successivamente la Regione aveva proposto revocazione davanti al Consiglio di Stato deducendo il contrasto con un precedente giudicato del 2018 tra le stesse parti. Il Consiglio di Stato aveva accolto la revocazione ritenendo che la sentenza del 2018 avesse già affermato la possibilità per la Regione di differenziare le tariffe all'interno del codice 75 in ragione della complessità delle prestazioni. Contro tale sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando in sostanza che la revocazione sarebbe stata decisa in carenza di potestas judicandi, perché il precedente del 2018 non avrebbe costituito un vero giudicato esterno vincolante, trattandosi di una decisione resa in ottemperanza limitata alla liquidazione delle prestazioni dovute per gli anni 2014 e 2015; secondo la ricorrente, quindi, il Consiglio di Stato avrebbe arbitrariamente interferito sul potere giurisdizionale già esercitato nella sentenza del 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la verifica circa l'esistenza o meno di un giudicato esterno e, quindi, circa la fondatezza o infondatezza di un ricorso per revocazione, attiene al diritto processuale e non integra una questione di giurisdizione né un eccesso di potere giurisdizionale. Ha quindi condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della Regione Lazio e dell'ASL Roma 3, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    superfluo ordinare la rinnovazione

    La rinnovazione della notifica non è disposta quando il ricorso è comunque manifestamente inammissibile e la sanatoria non sarebbe utile al giudizio.

  • art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione delle Sezioni Unite sul tema del giudicato esterno e dei limiti del sindacato della Cassazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente

    La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La verifica dell'esistenza di un giudicato esterno, ai fini della proponibilità o del fondamento di una revocazione, costituisce questione di diritto processuale e non integra di per sé una questione di giurisdizione.
  • L'eventuale errata valutazione del giudicato esterno non si traduce automaticamente in eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in Cassazione, quando il giudice speciale si sia limitato a risolvere una questione processuale di propria competenza.
  • In presenza di ricorso manifestamente inammissibile, è superflua la rinnovazione della notifica viziata se il vizio non potrebbe comunque incidere sull'esito del giudizio.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, il rilievo del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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