Cassazione Penale, Sentenza n. 51316/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata e tentata estorsione: si contestava che si fosse in presenza di un unico reato di tentata estorsione (art. 15 c.p.), per l'unicità dell'azione, dell'utilità e della vittima; si censurava inoltre la valutazione di attendibilitaà delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando contraddizioni e prova documentale contraria, ed erano richieste le attenuanti previste dagli artt. 62, nn. 4) e 6) e 114 c.p. per lieve entità del danno e marginalità del contributo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del merito che individua due condotte distinte e successive: prima la rapina (impossessamento di sei telefoni e di un tablet) e poi la richiesta di denaro per la restituzione (tentata estorsione). Sul profilo della minaccia, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la minaccia puo consistere in un comportamento deciso e perentorio astrattamente idoneo a turbare la libertà morale del soggetto passivo, indipendentemente dalla reazione concreta della vittima. Le richieste di riconoscimento delle attenuanti sono state respinte: l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. esige la riparazione del danno con risarcimento totale ed effettivo prima del giudizio e nel caso la restituzione era risultata parziale (inoltre il tablet era stato resettato); il danno non è stato ritenuto di lieve entità (valore non modesto del tablet) e non sussisteva marginalità della condotta ai fini dell'art. 114 c.p. Conseguentemente, per inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere l'unicità del reato (tentata estorsione). La Corte ha ritenuto invece che non ci fosse identità tra le condotte, essendo la rapina e la successiva richiesta di denaro due atti distinti e successivi.
L'attenuante per la riparazione del danno richiede il risarcimento totale ed effettivo prima del giudizio; la restituzione parziale della refurtiva non soddisfa il requisito e quindi non consente la concessione dell'attenuante.
Richiamata in relazione all'affermazione che il danno fosse di lieve entità; la Corte ha escluso tale circostanza in ragione del non modesto valore degli oggetti sottratti.
Invocato per chiedere il riconoscimento di attenuanti equivalenti o cumulative; la Corte ha escluso l'applicabilità per la non marginalità della condotta.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 46118 del 04/11/2009 (Di Prima)
Principio richiamato secondo cui la minaccia necessaria per integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco astrattamente idoneo a turbare la libertà psicologica della vittima, anche se nella concreta situazione la vittima non appare intimidita.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022 (Cortiglia)
Giurisprudenza richiamata per precisare che l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. richiede la riparazione totale ed effettiva del danno prima del giudizio e non può essere supplita da una restituzione parziale.
Massime di principio
- Se le condotte sono materialmente successive nel tempo e hanno caratteri diversi (es. appropriazione violenta dei beni e successiva richiesta di denaro per la restituzione), possono integrare reati distinti e concorrenti anziché un unico reato.
- La minaccia ai fini della rapina non richiede che la vittima manifesti concretamente paura: è sufficiente un comportamento dell'agente astrattamente idoneo a turbare la libertà morale o psichica della persona offesa.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. occorre la riparazione integrale e effettiva del danno prima del giudizio; la sola restituzione parziale della refurtiva non basta, soprattutto se i beni sono stati danneggiati o resi inutilizzabili.
- La qualificazione delle prove testimoniali e la valutazione della attendibilità della persona offesa sono valutazioni di merito: la Cassazione non ammette il ricorso che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare profili di illegittimità di diritto.
- Chi impugna deve concentrarsi su errori di diritto o vizi motivazionali ben delimitati; le contraddizioni dichiarative devono essere dimostrate come quali-quantitativamente rilevanti per inficiare la decisione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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