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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51316/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata e tentata estorsione: si contestava che si fosse in presenza di un unico reato di tentata estorsione (art. 15 c.p.), per l'unicità dell'azione, dell'utilità e della vittima; si censurava inoltre la valutazione di attendibilitaà delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando contraddizioni e prova documentale contraria, ed erano richieste le attenuanti previste dagli artt. 62, nn. 4) e 6) e 114 c.p. per lieve entità del danno e marginalità del contributo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del merito che individua due condotte distinte e successive: prima la rapina (impossessamento di sei telefoni e di un tablet) e poi la richiesta di denaro per la restituzione (tentata estorsione). Sul profilo della minaccia, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la minaccia puo consistere in un comportamento deciso e perentorio astrattamente idoneo a turbare la libertà morale del soggetto passivo, indipendentemente dalla reazione concreta della vittima. Le richieste di riconoscimento delle attenuanti sono state respinte: l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. esige la riparazione del danno con risarcimento totale ed effettivo prima del giudizio e nel caso la restituzione era risultata parziale (inoltre il tablet era stato resettato); il danno non è stato ritenuto di lieve entità (valore non modesto del tablet) e non sussisteva marginalità della condotta ai fini dell'art. 114 c.p. Conseguentemente, per inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 15 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'unicità del reato (tentata estorsione). La Corte ha ritenuto invece che non ci fosse identità tra le condotte, essendo la rapina e la successiva richiesta di denaro due atti distinti e successivi.

  • art. 62, n.6 cod. pen.

    L'attenuante per la riparazione del danno richiede il risarcimento totale ed effettivo prima del giudizio; la restituzione parziale della refurtiva non soddisfa il requisito e quindi non consente la concessione dell'attenuante.

  • art. 62, n.4 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'affermazione che il danno fosse di lieve entità; la Corte ha escluso tale circostanza in ragione del non modesto valore degli oggetti sottratti.

  • art. 114 cod. pen.

    Invocato per chiedere il riconoscimento di attenuanti equivalenti o cumulative; la Corte ha escluso l'applicabilità per la non marginalità della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 46118 del 04/11/2009 (Di Prima)

    Principio richiamato secondo cui la minaccia necessaria per integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco astrattamente idoneo a turbare la libertà psicologica della vittima, anche se nella concreta situazione la vittima non appare intimidita.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022 (Cortiglia)

    Giurisprudenza richiamata per precisare che l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. richiede la riparazione totale ed effettiva del danno prima del giudizio e non può essere supplita da una restituzione parziale.

Massime di principio

  • Se le condotte sono materialmente successive nel tempo e hanno caratteri diversi (es. appropriazione violenta dei beni e successiva richiesta di denaro per la restituzione), possono integrare reati distinti e concorrenti anziché un unico reato.
  • La minaccia ai fini della rapina non richiede che la vittima manifesti concretamente paura: è sufficiente un comportamento dell'agente astrattamente idoneo a turbare la libertà morale o psichica della persona offesa.
  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. occorre la riparazione integrale e effettiva del danno prima del giudizio; la sola restituzione parziale della refurtiva non basta, soprattutto se i beni sono stati danneggiati o resi inutilizzabili.
  • La qualificazione delle prove testimoniali e la valutazione della attendibilità della persona offesa sono valutazioni di merito: la Cassazione non ammette il ricorso che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare profili di illegittimità di diritto.
  • Chi impugna deve concentrarsi su errori di diritto o vizi motivazionali ben delimitati; le contraddizioni dichiarative devono essere dimostrate come quali-quantitativamente rilevanti per inficiare la decisione di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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