Cassazione Penale, Sentenza n. 4163/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 2 anni di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati indicati (artt. 624-bis, 625 n.1 e n.2 c.p.), deducendo: (1) carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche – dedotte in appello con specifico richiamo alla condotta postfattuale consistente nell'invio di una lettera di scuse e di un assegno circolare alla persona offesa, la cui acquisizione era stata chiesta; (2) vizio di motivazione nel negare i benefici di legge (es. sospensione condizionale), nonostante l'incensuratezza e la mancanza di reati successivi. Denunciava inoltre il mancato esame delle prove/documenti richiesti per dimostrare la positiva condotta successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha rilevato che la Corte territoriale non ha valutato né motivato il rigetto delle attenuanti generiche né le allegazioni sulla condotta successiva (lettera e assegno), e ha dato analogamente carenza di motivazione al diniego della sospensione condizionale. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti le attenuanti generiche e i benefici di legge e ha rinviato il giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame su tali punti. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (vigilanza sul resto della sentenza). Inoltre la Cassazione ha osservato che il reato non è prescritto, tenuto conto delle sospensioni del termine (art. 175, comma 8, c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 624-bis, 625 n.1 e n.2 cod.pen.
indicate nella sentenza impugnata come titolo di reato
Tali norme sono il fondamento della condanna per il fatto commesso (ruberia/reati con aggravanti): la Cassazione ha lasciato impregiudicata la dichiarazione di responsabilità penale fondata su questi articoli, rendendola irrevocabile
art. 175, comma 8, cod.proc.pen.
richiamato nella motivazione in ordine alla sospensione del termine di prescrizione
La Corte ha rilevato che il termine di prescrizione è stato sospeso per le ipotesi indicate dall'art. 175 c.p.p., pertanto il reato non è ancora prescritto
citato nel P.Q.M. per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità
La norma è stata richiamata per formalizzare l'irrevocabilità dell'accertamento di colpevolezza, pur rimandando la valutazione sulle attenuanti e sui benefici
Massime di principio
- Se in appello vengono dedotte circostanze attenuanti generiche supportate da elementi concreti (es. condotta riparatoria successiva, lettere di scuse, versamenti), la Corte territoriale è tenuta a esaminarle e a motivarne esplicitamente il rigetto; l'omessa valutazione è vizio di motivazione correggibile in Cassazione
- La mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) richiede una motivazione coerente con le specifiche allegazioni difensive (incensuratezza, comportamento successivo); argomentazioni contraddittorie o non rispondenti agli elementi prodotti possono determinare annullamento e rinvio
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e disporre il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame limitato alle questioni di motivazione omessa o insufficiente, mantenendo intatta l'affermazione di responsabilità se divenuta irrevocabile
- La sospensione del termine di prescrizione (art. 175 c.p.p.) va verificata e tenuta in conto: anche se la sentenza è tardiva, il reato può non essere prescritto per effetto di tali sospensioni
- Quando la Procura Generale chiede l'annullamento e rinvio su questioni di motivazione, ciò può avvalorare la fondatezza del ricorso ma non determina automaticamente l'accoglimento; resta necessaria la verifica giudiziale della carenza motivazionale
- In casi simili è opportuno produrre e documentare tempestivamente le prove della condotta riparatoria (ricevute, assegni, testimonianze, corrispondenza) e chiedere espressamente la loro acquisizione al processo, perché la loro mancata valutazione costituisce motivo di impugnazione efficace
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