Cassazione Civile, Ordinanza n. 10818/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per premi assicurativi dovuti in relazione all'attività lavorativa oggetto di contestazione. Il giudice di primo grado aveva qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dei premi, in assenza di prova di validi atti interruttivi. La corte d'appello aveva confermato tale decisione, rilevando che la questione della prescrizione era ormai coperta da giudicato interno per mancata impugnazione incidentale e che comunque non risultavano provati atti interruttivi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame, errore di percezione e carenza logico-motivazionale, assumendo che la cartella era già stata impugnata in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato nel 2007, circostanza che avrebbe fatto decorrere nuovamente il termine di prescrizione decennale; con il secondo motivo, rimasto assorbito, ha censurato ulteriori profili della decisione di merito non specificati nel testo riportato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formulato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non fosse scrutinabile in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, ult. co., c.p.c., poiché la controversia era stata introdotta con ricorso depositato dopo l'entrata in vigore della norma e il ricorrente non aveva indicato specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre precisato che la doppia conforme ricorre anche quando la sentenza di appello aggiunga solo argomenti ulteriori a sostegno della medesima soluzione di fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando opera la disciplina della doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In presenza di doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione è inammissibile quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando vi è doppia conforme di merito in punto di fatto, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni fattuali.
- La nozione di doppia conforme non richiede identità testuale delle due motivazioni: basta che le decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa, anche se il giudice d'appello aggiunge argomenti rafforzativi o precisazioni.
- In presenza di inammissibilità del motivo principale, il giudice di legittimità può dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi non scrutinati nel merito.
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