Cassazione Penale, Sentenza n. 18727/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per vari motivi: insufficiente o mancante motivazione circa la decisione e/o sulla confisca (Papandrea, Sapere, Insinga, Faranda); violazione dell'art.129 c.p.p. per mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (Di Lollo, Sapere, in parte Faranda); errata qualificazione giuridica dei fatti (Losapio, Insinga) con richiesta di ricondurre alcune condotte alla ricettazione piuttosto che al riciclaggio; contestazione dell'addebito delle spese di mantenimento in carcere (Faranda); richiesta di annullamento o riforma delle misure patrimoniali per mancata o generica motivazione e mancata quantificazione del profitto oggetto di confisca (Insinga, Sapere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Papandrea, Losapio, Di Lollo e Faranda e ha rigettato i ricorsi di Insinga e Sapere. Motivazione essenziale: dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. (L. 103/2017) il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica manifestamente evidente e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi proposti da Papandrea, Losapio e Di Lollo non rientrano nelle ipotesi ammesse e sono quindi inammissibili; la censura sulla qualificazione giuridica proposta da Losapio non è risultata manifesta. Le censure di Faranda sono infondate: le spese di mantenimento in carcere restano a carico dell'imputato nonostante la previsione di esenzione delle spese processuali nella tipologia di patteggiamento e la mancanza di dettagli sui passaggi di calcolo della pena non è rilevante quando il risultato finale concordato è legale. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem richiamando l'ordinanza antecedente, note ai ricorrenti, e i relativi riscontri istruttori; dunque il vizio dedotto è infondato. Conseguenze pecuniarie: i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende; i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
norma che disciplina l'accordo sulla pena; il giudice homologha l'accordo e applica la pena concordata
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
introdotto dalla L. 23/6/2017 n. 103
limita l'ammissibilita' del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento alle sole questioni relative all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica manifesto dell'atto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza
richiamata nelle doglianze come norma che disciplina il proscioglimento; i ricorrenti hanno lamentato mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art.129, ma la Corte ha ritenuto le censure non ammissibili o infondate nel contesto del patteggiamento
esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti non superiore a due anni
la Corte precisa che l'esenzione riguarda le spese processuali in senso stretto e non le spese di custodia o di mantenimento in carcere, che restano a carico dell'imputato
prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile o infondato con profili di colpa, la sanzione pecuniaria; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla sanzione
artt. 640 quater, 648 quater e 240 bis cod. pen.
richiamati come fondamento normativo per la confisca del profitto dei delitti contestati; la Corte ha ritenuto legittima la confisca motivata per relationem con ordinanza precedente
art. 1, comma 51 (applicazione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.)
ha introdotto la limitazione dell'oggetto del ricorso per cassazione in materia di patteggiamento; si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017
art. 111 Cost.
riferimento costituzionale evocato in giurisprudenza sul diritto di impugnazione e sulla possibilita' di dedurre l'illegalita' delle misure di sicurezza, richiamato nel dibattito giurisprudenziale circa la ricorribilita' delle questioni di motivazione della confisca
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017 (comma 2-bis art. 448 c.p.p.) i ricorsi in Cassazione avverso il patteggiamento sono ammessi solo per questioni ben circoscritte: espressione della volonta' dell'imputato, difetto di correlazione tra domanda e sentenza, errata qualificazione giuridica manifestamente evidente e illegalita' della pena o misura di sicurezza.
- La deduzione di una errata qualificazione giuridica e' possibile ma soltanto se l'errore e' manifesto e non frutto di opinabilita': valutarne la 'manifesta' erroneita' e' essenziale prima di proporre il ricorso.
- La mancanza di dettagli sui calcoli che hanno portato al risultato finale della pena concordata generalmente non invalida l'accordo, purché il risultato sia legale; l'accordo si forma sul risultato finale e non sui singoli passaggi aritmetici.
- L'esenzione dalle spese processuali prevista per talune ipotesi di patteggiamento non comprende le spese di custodia o di mantenimento in carcere, che restano a carico dell'imputato.
- La confisca puo' essere motivata per relationem con provvedimenti istruttori antecedenti (es. ordinanze note alle parti) a patto che il provvedimento richiamato sia congruamente motivato, noto alle parti e idoneo a consentirne la verifica in sede di impugnazione.
- La proposizione di ricorsi inammissibili espone il ricorrente a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie; e' pertanto importante verificare preliminarmente l'ammissibilita' del motivo alla luce delle limitazioni previste per il patteggiamento.
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