Cassazione Civile, Ordinanza n. 29311/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un notaio aveva rogato, nell'ambito di un'operazione in due atti, un primo contratto di mutuo fondiario stipulato tra due soggetti e una banca, e un successivo atto con cui uno dei coobbligati si assumeva l'intero debito residuo del mutuo dichiarando l'importo residuo. Su tale atto era stata versata imposta di registro con aliquota dello 0,50%, ma l'Ufficio aveva poi rettificato la tassazione applicando l'aliquota del 3% ritenendo non applicabile l'agevolazione invocata. Dopo la notifica dell'avviso di liquidazione e il rigetto dell'autotutela, era stata notificata al notaio anche una cartella di pagamento, da lui impugnata. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Agenzia aveva sostenuto, da un lato, che il notaio, non avendo impugnato l'avviso di liquidazione, poteva far valere solo vizi propri della cartella e, dall'altro, che l'atto del 2013 non costituiva rinnovazione o modificazione del mutuo e non rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973. Il notaio ricorre per cassazione con due motivi: il primo per omessa pronuncia sull'istanza di riunione del proprio giudizio con quello promosso dalla contribuente contro l'avviso; il secondo per violazione dell'art. 15 D.P.R. 601/1973, sostenendo che l'atto era connesso al mutuo fondiario originario, non aveva contenuto patrimoniale innovativo e avrebbe comunque dovuto beneficiare dell'agevolazione fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la riunione richiesta fosse meramente facoltativa e quindi il suo eventuale diniego, anche implicito, non fosse autonomamente impugnabile. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente escluso l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 15 D.P.R. 601/1973, poiché l'atto tassato non costituiva rinnovazione o modificazione del mutuo originario, ma una mera regolazione interna tra coobbligati, priva di intervento della banca e non idonea a integrare una nuova provvista destinata a investimenti produttivi. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva trascritto le clausole contrattuali decisive né censurato i criteri ermeneutici utilizzati dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso sulla motivazione è stato ritenuto inammissibile perché relativo a una riunione facoltativa non impugnabile, anche se il vizio era formalmente dedotto come omessa o insufficiente motivazione.
L'agevolazione fiscale è di stretta interpretazione e spetta solo quando il negozio sia collegato a investimenti produttivi e comporti una nuova disponibilità finanziaria; non si applica a meri accordi interni tra debitori per regolare modalità e tempi di pagamento di un debito già esistente.
art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986
È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 3% all'atto oggetto di tassazione, in luogo dell'aliquota agevolata pretesa.
art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di riunione di giudizi è impugnabile solo quando la riunione sia obbligatoria; se la riunione è facoltativa, il diniego espresso o implicito non è autonomamente censurabile in cassazione.
- Chi contesta la qualificazione giuridica di un contratto deve trascrivere nel ricorso le clausole rilevanti e dedurre specificamente la violazione dei criteri ermeneutici; in difetto, la censura è inammissibile o infondata.
- Le agevolazioni fiscali previste per operazioni di finanziamento sono norme di stretta interpretazione e presuppongono una effettiva nuova provvista finanziaria destinata a investimenti produttivi, non essendo sufficiente un atto che regoli soltanto i rapporti interni tra coobbligati o le modalità di rimborso di un mutuo già erogato.
- Un accordo che intervenga solo tra debitori solidali, senza partecipazione del creditore, non modifica il rapporto soggettivo originario verso l'esterno e non può essere assimilato a una rinnovazione o modificazione del contratto di mutuo ai fini dell'agevolazione tributaria.
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