Cassazione Civile, Ordinanza n. 22407/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 2.775,73, oltre interessi, relativo al mancato rimborso di un finanziamento. La debitrice propose opposizione, rigettata dal Giudice di pace; in appello dedusse che il contratto di finanziamento fosse regolato dalla disciplina consumeristica e che il giudice avesse omesso di verificare la specifica trattativa delle clausole, con conseguente vessatorietà di alcune condizioni contrattuali. Il Tribunale respinse l’appello rilevando, da un lato, la sottoscrizione delle condizioni contrattuali e, dall’altro, la genericità della contestazione, priva di indicazione specifica delle clausole asseritamente abusive e dei concreti profili di squilibrio. In cassazione la ricorrente ha denunciato la mancata applicazione degli artt. 34, comma 5, 35 e 36 cod. cons., sostenendo che non fosse stata provata una specifica trattativa sulle clausole e che fosse inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la genericità della doglianza sulle clausole abusive e la mancata specifica indicazione delle clausole stesse, oltre alla loro sottoscrizione. Poiché la decisione di merito era sorretta da più rationes autonome e una di esse non era stata specificamente censurata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sono state inoltre poste le spese di legittimità a carico della ricorrente e applicate le statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende e all’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
consente la definizione camerale e richiama le statuizioni sanzionatorie e sulle spese indicate nella decisione
richiamato dal giudice di merito quale ulteriore ratio fondata sulla specifica sottoscrizione delle clausole onerose
evocato dalla ricorrente come inconferente rispetto alla disciplina consumeristica
le clausole possono essere abusive solo se determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi o rientrano nelle ipotesi tipizzate dal comma 2
la ricorrente invocava l’obbligo di specifica trattativa sulle clausole del contratto
richiamato dalla ricorrente insieme agli altri articoli del codice del consumo
richiamato per le clausole che sarebbero inefficaci se abusive e prive di specifica approvazione
applicate le condanne sanzionatorie previste per la soccombenza e per l’abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- La censura in tema di clausole vessatorie o abusive deve essere specifica: occorre indicare le singole clausole contestate e i concreti profili di vessatorietà o di significativo squilibrio; una contestazione generica non è idonea a scalfire la decisione di merito.
- La mera invocazione della disciplina consumeristica non basta a superare una decisione che abbia anche accertato la sottoscrizione delle clausole contrattuali rilevanti, se la parte non spiega in modo puntuale perché tale circostanza non escluderebbe l’asserita abusività.
- In sede di legittimità non è sufficiente attaccare una sola delle ragioni della decisione quando un’altra, autonoma, resta intatta: il ricorso deve confrontarsi con tutte le basi logicamente e giuridicamente sufficienti del provvedimento impugnato.
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