Cassazione Penale, Ordinanza n. 12200/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio nella determinazione della pena, sostenendo che la sentenza impugnata si era discostata dal minimo edittale utilizzando i medesimi elementi già considerati per il riconoscimento delle aggravanti ex artt. 627, n. 7, e 99 c.p.; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e per la mancata commisurazione della pena al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare un fatto che integri una circostanza aggravante anche se tale circostanza sia poi ritenuta equivalente alle attenuanti nel giudizio di bilanciamento. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo perché l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi non solo in relazione al valore della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; la Corte territoriale si era attenuta a tale criterio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come circostanza aggravante già valutata ai fini della determinazione della pena; il fatto integrante l'aggravante può essere considerato anche nella quantificazione sanzionatoria.
Richiamato come recidiva/aggravante già presa in considerazione nel giudizio di comparazione e poi valorizzabile nella commisurazione della pena.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore pressoché irrisorio, da valutarsi anche in base agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di determinazione della pena, il giudice può tenere conto del fatto storico che integra una circostanza aggravante anche quando la stessa sia stata poi neutralizzata nel bilanciamento con le attenuanti.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo; la valutazione deve riguardare non solo il valore economico del bene sottratto, ma anche le conseguenze ulteriori patite dalla persona offesa.
- La capacità economica del soggetto passivo non è elemento decisivo per riconoscere l'attenuante del danno lieve, che resta ancorata alla consistenza oggettiva del pregiudizio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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