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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36626/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Marsala alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, commessa il 12 dicembre 2019. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l'assenza di riscontri alla tesi accusatoria e gli elementi a sostegno della difesa, in particolare la versione secondo cui non avrebbe sentito il campanello. Con un secondo profilo ha censurato il diniego della sostituzione della pena detentiva, lamentando che il giudice di appello non avrebbe valutato la sopravvenuta nascita di una figlia e, più in generale, le proprie condizioni familiari e la maggiore efficacia rieducativa di una sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione non illogica né contraddittoria sulla sufficienza della prova e sulla responsabilità. Anche la doglianza relativa alla mancata concessione della sanzione sostitutiva è stata reputata inammissibile per difetto di specificità, poiché la difesa si era limitata a invocare lo stato di paternità senza confrontarsi con il decisum sulla non concedibilità del beneficio, fondato sulla ritenuta inidoneità di una sanzione non detentiva a fini rieducativi, sulla pericolosità sociale desunta dai precedenti penali e sul fallimento di precedenti percorsi alternativi di risocializzazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito; il testo non specifica oltre il contenuto precettivo, ma indica la violazione come fatto reato contestato

  • art. 58 legge n. 689/1981

    la paternità incide solo sulla scelta della sanzione sostitutiva, dopo la previa valutazione della sua applicabilità; non è di per sé decisiva per ottenere il beneficio

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità, anche se la norma non è espressamente riportata nel testo

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in assenza di elementi per ritenere che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza effettivo confronto critico, motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti dal giudice di secondo grado.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una generica reiterazione delle tesi difensive.
  • La deduzione di elementi fattuali astrattamente rilevanti ai fini della pena o della sanzione sostitutiva non è sufficiente se non si contesta specificamente la valutazione compiuta dal giudice sulla loro concreta incidenza.
  • In tema di sanzioni sostitutive, le condizioni familiari del reo possono rilevare solo nella fase successiva alla verifica dell'applicabilità del beneficio; resta necessario confrontarsi con il giudizio del giudice circa l'idoneità della misura a perseguire finalità rieducative.
  • La pericolosità sociale desunta da precedenti penali e l'insuccesso di precedenti percorsi di risocializzazione possono legittimare il diniego di una sanzione sostitutiva ove motivatamente ritenuta non idonea a fini rieducativi.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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