Cassazione Civile, Ordinanza n. 26822/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale promosso da una società agricola in liquidazione. Il lodo aveva, tra l'altro, accertato la legittimità del recesso esercitato da un socio dalla compagine sociale. La società ha censurato davanti alla Corte d'appello la decisione arbitrale, sostenendo: 1) che gli arbitri avessero violato norme di diritto e che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere applicabile il regime dell'art. 829, comma 3, c.p.c. nel testo novellato, anziché l'art. 36 d.lgs. n. 5/2003, poiché il giudizio arbitrale sarebbe stato connesso a atti deliberativi societari; 2) che il collegio arbitrale avesse leso il contraddittorio offrendo una qualificazione giuridica del recesso estranea alla materia controversa. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, rilevando, da un lato, che l'argomento sulle violazioni di legge era comunque inammissibile per difetto di interesse o per giudicato interno, poiché la decisione era sorretta da una autonoma ratio sulla non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto; dall'altro, che la censura sul contraddittorio non si confrontava con la ratio decidendi, essendosi risolta in una mera riproposizione delle contestazioni già svolte. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; il resistente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura investiva solo una delle due rationes decidendi poste a fondamento della sentenza d'appello: restava così intatta la seconda ratio, sufficiente da sola a sorreggere la decisione, con conseguente difetto di interesse o formazione del giudicato sulla parte non impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non si confrontava criticamente con la ratio della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le stesse contestazioni già respinte, traducendosi in un "non motivo". Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto è esclusa salvo che sia espressamente ammessa dalle parti o dalla legge.
art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
La Corte ne esclude l'applicabilità al caso concreto, poiché il giudizio arbitrale non riguardava l'impugnazione di una deliberazione assembleare.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura che non si confronta con la ratio decidendi e si limita a riproporre le stesse contestazioni già disattese integra un vizio inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile come "non motivo".
Il ricorso incidentale condizionato proposto tardivamente è inefficace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve investire tutte le rationes idonee ciascuna da sola a sorreggere il decisum; l'attacco a una sola di esse lascia ferma la decisione e determina l'inammissibilità o il difetto di interesse.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico e critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già esaminate e respinte dal giudice di merito integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.
- L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di norme di diritto è ammessa solo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile al compromesso o alla clausola compromissoria; in difetto di espressa previsione, il sindacato di legittimità non può essere esteso al merito giuridico della decisione arbitrale.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto oltre i termini è inefficace, anche se la parte lo qualifica come subordinato alle sorti del ricorso principale.
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