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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07013/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il fallimento ha agito in revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l. fall. contro la banca, contestando la costituzione di garanzie collegate a un mutuo fondiario erogato poco prima del fallimento della società. In particolare, la vicenda riguardava un finanziamento destinato a estinguere pregresse esposizioni chirografarie verso la stessa banca, con contestuale iscrizione di ipoteca su immobili della debitrice e costituzione di un pegno sulla somma di euro 240.000,00, posto a garanzia del perfezionamento dell’ipoteca e della stipula di una polizza incendio. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo non provata la scientia decoctionis della banca, qualificando il pegno come irregolare e ritenendo che esso non fosse funzionalmente collegato al mutuo ma alla verifica delle condizioni per il suo perfezionamento. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato la qualificazione del pegno come irregolare e la conseguente esclusione della revocabilità; ha dedotto la violazione delle norme sul pegno e sulla revocatoria; ha censurato l’idea che il pegno servisse a garantire obbligazioni non pecuniarie e quindi non compensabili; ha contestato la ritenuta inadempienza del fallimento rispetto all’obbligo di stipulare la polizza, richiamando la disciplina dei rapporti pendenti ex art. 72 l. fall.; ha infine lamentato vizi motivazionali e violazione delle regole sulle presunzioni per la valutazione della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza da parte della banca, sostenendo che la Corte d’appello non avesse considerato globalmente molteplici indizi di insolvenza e avesse erroneamente valorizzato la pretesa falsificazione dei bilanci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del fallimento, ritenendo fondati il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, con assorbimento del primo e del quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Cassazione ha escluso che fosse corretta la qualificazione del pegno come irregolare senza accertamento della facoltà del creditore di disporre del bene e dell’obbligo di restituzione del tantundem; ha affermato che il pegno era riferito a beni determinati e, quindi, ricadeva nella disciplina del pegno regolare; ha osservato che non era configurabile una compensazione tra il bene dato in pegno e obbligazioni non pecuniarie; ha inoltre rilevato che non poteva fondarsi l’inadempimento del curatore rispetto all’obbligo di stipulare la polizza antincendio, perché la dichiarazione di fallimento sospende il contratto ai sensi dell’art. 72 l. fall. Sul piano probatorio, la Corte ha censurato la valutazione frammentaria degli indizi relativi alla scientia decoctionis e ha affermato che, per la prova presuntiva, gli elementi devono essere esaminati complessivamente e in modo globale, così come devono essere valorizzati i fatti storici evocati dalla parte per contrastare la presunta inscientia decoctionis.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    La revocatoria fallimentare richiede la verifica della natura dell’atto e dell’elemento soggettivo; la garanzia costituita nel periodo sospetto può essere revocabile se sussistono i presupposti di legge e la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 1851 c.c.

    Il pegno irregolare ricorre solo se il creditore acquista la proprietà delle somme o dei titoli e può restituire il tantundem; in mancanza di questi elementi e di un potere di disposizione, la garanzia resta un pegno regolare.

  • art. 56 l. fall.

    La compensazione in sede concorsuale presuppone reciproche obbligazioni omogenee, in particolare di natura pecuniaria; non può operare quando una delle prestazioni non ha tale natura.

  • art. 72 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento sospende i rapporti pendenti e impedisce di configurare un inadempimento del curatore rispetto a obbligazioni non ancora scadute o esigibili secondo la disciplina concorsuale.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa non può operare per un preteso inadempimento che maturi dopo il fallimento, salvo che il contraente l’abbia già fatta valere prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può fondare la decisione su fatti non provati o non emergenti dagli atti; la valutazione probatoria deve restare ancorata al materiale istruttorio acquisito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni richiedono una corretta ricostruzione inferenziale degli indizi, da valutare in modo unitario e non atomistico.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva deve derivare da indizi gravi, precisi e concordanti, apprezzati complessivamente e secondo un ragionamento inferenziale plausibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare nullità della sentenza o del procedimento, come nel caso di violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • Il pegno irregolare è configurabile soltanto quando il creditore acquista la proprietà dei beni dati in garanzia e può restituire il tantundem; se il contratto riguarda un bene determinato senza attribuzione di potere di disposizione, la garanzia va qualificata come pegno regolare.
  • La revocabilità di una garanzia non dipende dal solo momento di escussione, ma dalla corretta qualificazione giuridica dell’atto costitutivo e dai presupposti dell’azione revocatoria.
  • La compensazione non è praticabile, né in sede ordinaria né concorsuale, quando una delle obbligazioni reciproche non abbia natura pecuniaria.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento i rapporti pendenti restano assoggettati alla disciplina concorsuale e non può imputarsi al curatore un inadempimento sopravvenuto che fondi la risoluzione, salvo che la relativa risoluzione sia stata già validamente fatta valere prima del fallimento.
  • Nella prova presuntiva la valutazione del giudice deve essere globale: gli indizi non possono essere esaminati in modo atomistico, ma confrontati nel loro insieme per verificare se, nel complesso, rendano plausibile il fatto ignoto.
  • Ai fini della scientia decoctionis, gli indizi devono essere letti secondo lo standard dell’operatore accorto e professionale che, nelle concrete circostanze, non poteva non percepire i segnali dell’insolvenza.
  • La prova contraria della inscientia decoctionis può essere incrinata da fatti storici specifici che mostrino la consapevolezza o la percepibilità della crisi da parte del creditore, compresi comportamenti pregressi della stessa banca e dichiarazioni o atti denunziati dagli amministratori della debitrice.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccollo ed espromissioneFideiussioneImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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