Cassazione Civile, Ordinanza n. 18443/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura apposta al ricorso non conteneva la certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, requisito richiesto a pena di inammissibilità per i ricorsi nelle materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. È stato inoltre chiarito che il vizio non poteva essere sanato da una successiva attestazione depositata dalla difesa, poiché la certificazione deve essere contestuale al rilascio della procura e non può avere effetto retroattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla necessità che la procura speciale indichi espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità insieme all'autenticità della sottoscrizione. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in assenza di attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie soggette a tale disciplina deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità della data e sull'autenticità della firma, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della data o della certificazione nella procura speciale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente.
Cass. Sez. U. n. 15177/2021
"la procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente"
Il difetto della certificazione sulla data della procura comporta inammissibilità del ricorso; il vizio riguarda la validità della procura e non un'inesistenza sanabile nei termini richiamati.
Corte cost. 20/01/2022 n. 13
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 è stata dichiarata non fondata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere rilasciata successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente dalla procura.
- La certificazione del difensore sulla data della procura e sull'autenticità della sottoscrizione deve essere contestuale al rilascio della procura; una successiva attestazione non è idonea a sanare il vizio.
- La mancanza della data o della certificazione richiesta nella procura speciale determina inammissibilità del ricorso, trattandosi di nullità della procura e non di inesistenza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per tale vizio, l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 grava sulla parte ricorrente.
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