Cassazione Civile, Ordinanza n. 20977/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura e somministrazione di calore e acqua calda relativo a un impianto termico di supercondominio. Il condominio aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, deducendo ripetuti malfunzionamenti e disservizi della centrale termica. In primo grado e poi in appello era stata esclusa la responsabilità della società convenuta, ritenendosi che i guasti dipendessero da infiltrazioni nel locale caldaia e da carenze manutentive del locale imputabili al condominio, oltre che da interventi del condominio e di singoli condomini sull'impianto. In cassazione il condominio ha proposto sette motivi: (1) violazione delle norme sul "terzo responsabile" ex L. n. 10/1991 e D.P.R. n. 412/1993, sostenendo che la società, assunta tale qualifica contrattuale, avrebbe dovuto informare, diffidare e, in caso di inerzia del condominio, dimettersi; (2) violazione delle norme sulle prove legali e sull'art. 2702 c.c., per non avere la Corte valorizzato come confessione la lettera dell'11/12/2012; (3) nullità per mancata considerazione della medesima lettera come confessione stragiudiziale; (4) omesso esame del fatto relativo alla mancata consegna della documentazione per il Certificato di Prevenzione Incendi; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento di testimonianze e delle risultanze istruttorie su infiltrazioni, interruzione di energia e cause dei malfunzionamenti; (6) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in punto spese; (7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese liquidate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il primo motivo; ha ritenuto inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo; ha accolto il sesto motivo, rilevando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese del grado di appello, contrasto che comporta nullità della sentenza in parte qua ex art. 156, comma 2, c.p.c.; ha dichiarato assorbito il settimo motivo. Ne è derivata la cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio sul punto al giudice designato in dispositivo per la nuova liquidazione delle spese del grado di appello e per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sul rigetto della domanda di risoluzione e risarcimento resta ferma.
Norme richiamate
L. n. 10 del 1991, art. 31, comma 2
Richiamata dal ricorrente per sostenere la rilevanza della qualifica di terzo responsabile assunta contrattualmente dalla società; la Corte osserva che tale tema non era stato posto a base della domanda originaria e non integra valida censura della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 412 del 1993, art. 1, comma 1, lett. o)
Invocato per definire il terzo responsabile dell'impianto; la Corte rileva che la sentenza di merito non aveva affrontato la questione e che la censura, così proposta, è inammissibile.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 7, comma 4
Richiamato dal ricorrente per dedurre un obbligo di informazione e sollecitazione a carico del terzo responsabile; la Corte lo considera parte di una nuova impostazione della pretesa, non dedotta originariamente.
La deduzione di travisamento della prova è ritenuta inammissibile quando in realtà si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie e non un errore percettivo su dati probatori oggettivamente inesistenti o diversi.
Non può essere invocato per sindacare il prudente apprezzamento del giudice di merito ove non sia individuata una specifica affermazione in diritto della sentenza in contrasto con la norma.
La scrittura privata fa piena prova della provenienza della dichiarazione solo quanto alla sottoscrizione; il contenuto e l'eventuale portata confessoria restano affidati al giudice di merito.
La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha valore di prova legale e può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'inadempimento dedotto; la Corte non entra nel merito poiché ritiene inammissibili le censure o non decisive le questioni dedotte.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova dell'inadempimento; la Corte non ravvisa specifiche violazioni idonee a fondare l'accoglimento dei motivi esaminati.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza nella parte relativa alle spese, non eliminabile con correzione di errore materiale.
Viene richiamato per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese; il dispositivo di appello è censurato per la concreta liquidazione difforme dalla motivazione.
Invocato nel settimo motivo sulle spese; resta assorbito per effetto dell'accoglimento del sesto motivo.
La Corte ribadisce i confini dei vizi deducibili in cassazione: violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi, escludendo che si possa censurare in cassazione la mera rivalutazione delle prove.
Richiamato per i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso; la mancanza di specifica individuazione delle affermazioni di diritto o delle censure pertinenti comporta inammissibilità.
La Corte di appello aveva ritenuto aspecifiche alcune censure; la Cassazione considera non censurata tale ratio decidendi.
Usato come parametro per distinguere il travisamento percettivo della prova dall'errore di valutazione della prova.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri forensi e i valori medi dello scaglione di riferimento.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione richiede l'indicazione specifica delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma: non basta contestare il risultato fattuale raggiunto dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione, pur non trattata con un'autonoma argomentazione, risulti implicitamente assorbita dalla decisione complessiva adottata su altre rationes decidendi.
- La scrittura privata fa piena prova, in caso di riconoscimento della sottoscrizione, della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma non vincola il giudice quanto al contenuto intrinseco, alla portata confessoria e al significato giuridico della dichiarazione.
- La confessione stragiudiziale resa a un terzo non integra prova legale e resta liberamente apprezzabile dal giudice di merito; la censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il travisamento della prova è configurabile solo come errore percettivo su un dato probatorio oggettivamente inesistente o radicalmente diverso da quello acquisito, non quando si contesti l'interpretazione delle deposizioni o la loro valutazione complessiva.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, l'omessa censura anche di una sola di esse rende inammissibile l'impugnazione sul punto.
- Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese determina nullità della sentenza in parte qua e non può essere superato con la mera correzione dell'errore materiale se non è possibile individuare con certezza la statuizione effettiva del giudice.
- La domanda o la censura che introduca per la prima volta in appello un diverso fondamento della pretesa, non già compreso nel thema decidendum originario, è inammissibile perché integra una domanda nuova.
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