Cassazione Penale, Sentenza n. 9199/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la pronuncia della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per il reato ex art. 341-bis c.p., per tardiva proposizione dell'impugnazione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 175 c.p.p., sostenendo che la tardività era dovuta a un errore materiale nell'intestazione della sentenza di primo grado (data indicata 27/11/2019 anziché 20/11/2019) e che il difensore, confidando nell'indicazione errata, aveva incolpevolmente proposto tardivamente l'appello, chiedendo la rimessione in termini per caso fortuito.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che non ricorre il caso fortuito idoneo alla rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., avendo il difensore assistito al dibattimento e potuto agevolmente accertare la discrepanza tra l'intestazione e il dispositivo della sentenza (il dispositivo riportava correttamente la data del 20/11/2019). Il mancato o inesatto adempimento del difensore non è stato considerato causa di forza maggiore o caso fortuito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma riferita al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la sentenza impugnata riguardava la possibilità di proporre appello avverso tale condanna.
Disciplina la rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha interpretato che per ottenere la rimessione occorre un impedimento oggettivo, imprevedibile e insormontabile. L'errore materiale nell'intestazione della sentenza non è stato ritenuto tale da integrare il caso fortuito quando il difensore era presente all'udienza e il dispositivo riportava la data corretta.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma citata a fondamento della trattazione in forma cartolare del procedimento; la decisione è stata trattata in forma cartolare ai sensi della normativa emergenziale richiamata.
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore richiamo alle disposizioni che consentono la trattazione cartolare; utilizzata per la modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è concessa solo se l'impedimento a proporre l'impugnazione è oggettivo, imprevedibile e insormontabile; errori superabili con ordinaria diligenza non costituiscono caso fortuito.
- La presenza del difensore all'udienza di pronuncia della sentenza e la disponibilità del dispositivo con la data corretta rendono difficile ottenere la rimessione per un errore materiale nell'intestazione.
- Il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è automaticamente riconducibile a caso fortuito o forza maggiore e quindi non esime il cliente dalla perdita del termine se l'errore era rilevabile con normale diligenza.
- In situazioni simili è importante verificare sempre il dispositivo della sentenza e i testi ufficiali (verbali, dispositivo trascritto) per stabilire il dies a quo del termine di impugnazione.
- Il ricorrente che invoca la rimessione in termini deve fornire elementi probatori tali da dimostrare l'impossibilità oggettiva e non superabile di conoscere il corretto termine, nonché l'impossibilità di vigilare sull'operato del difensore.
- Per ridurre il rischio di perdita dei termini è consigliabile al cliente richiedere copia integrale della sentenza e dei verbali subito dopo l'udienza e al difensore annotare con cura la data di pronuncia indicata nel dispositivo.
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