Cassazione Penale, Ordinanza n. 19528/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado di responsabilità per un fatto qualificato ai sensi degli artt. 633-639-bis c.p. Il ricorso era articolato in un unico motivo, con il quale si lamentavano in modo generico e non specifico presunte carenze motivazionali sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva già affrontato la questione, evidenziando anche la mancata contestazione del fatto storico da parte della difesa e l'insussistenza dei presupposti della scriminante di cui all'art. 54 c.p.; tuttavia il ricorso non si confrontava puntualmente con tali argomentazioni e risultava quindi indeterminato e aspecifico.
Norme richiamate
Indicati come base normativa del reato ascritto alla ricorrente; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione, ma rileva che la responsabilità era già stata confermata dai giudici di merito.
Richiamato come scriminante esclusa dalla Corte territoriale; la Cassazione prende atto dell'assenza dei presupposti per la sua configurabilità.
Richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici, indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per sostenere che la genericità e aspecificità del motivo comportano l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata, con puntuale confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche o apodittiche sulla motivazione, senza indicare quali parti della sentenza siano erronee e per quali ragioni.
- Quando la sentenza di merito ha già motivato in modo congruo sulla responsabilità e sull'assenza di una scriminante, il ricorso deve misurarsi con tali passaggi motivazionali, altrimenti è aspecifico.
- La mancata specificità del motivo di impugnazione integra causa di inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
Come è indicizzato
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