Cassazione Penale, Sentenza n. 44824/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma per condanna (delitto ex art. 628, comma 1, n.3 c.p., aggravato ex art. 61, n.5 c.p., con recidiva infraquinquennale). Due motivi principali: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p., perché la condotta avrebbe cagionato un danno di speciale tenuità; (2) mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. rispetto a reati commessi nel 2019 e 2020, lamentando che le fattispecie dovessero ritenersi riconducibili a un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha richiamato la figura della "doppia conforme" (decisione di primo e secondo grado conformi) e censurato la mera reiterazione dei motivi già proposti e respinti in appello senza confronto critico con la motivazione del giudice di merito. Sull'attenuante ex art. 62, n.4 c.p. la Corte ha ritenuto che i giudici di merito l'abbiano esclusa con motivazione adeguata (valutando negativamente l'entità del lucro e del danno/pericolo) e il ricorrente non si è confrontato con tale argomentazione. Sulla continuazione ex art. 81 c.p. la Corte ha confermato che la Corte d'appello ha logicamente motivato l'assenza di un unico disegno criminoso, considerata la distanza temporale e gli indici mancanti di programmazione comune. Condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma primo, n. 3 c.p.
Norma delittuosa a fondamento della condanna (reato per cui l'imputato è stato giudicato colpevole): la sentenza di merito è stata confermata rispetto a questa imputazione
Circostanza aggravante applicata in sede di merito e confermata in appello (richiama il trattamento sanzionatorio aumentato per particolari condizioni del fatto o dell'autore)
Circostanza attenuante dedotta dal ricorrente per 'speciale tenuità' del danno/produzione di danno; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno motivatamente escluso la sua applicazione, valutando il lucro e l'evento dannoso/pericoloso
Norma sulla continuazione contestata dal ricorrente: la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui mancavano indicatori di un unico disegno criminoso (contiguità spazio-temporale, omogeneità, programmazione)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per indicare che la Corte espone i motivi nel limite necessario alla decisione (limiti della motivazione in cassazione)
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (c.d. doppia conforme) e Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Principio: è inammissibile il ricorso che ripropone motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello senza un confronto critico con la motivazione impugnata; il ricorso meramente reiterativo e generico non è consentito
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015
Richiamata in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per sottolineare che i giudici possono escluderla valutando entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso
Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Principio sui criteri per riconoscere la continuazione: serve verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e non è sufficiente valorizzare isolati elementi se i reati sono frutto di determinazione estemporanea
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di merito: chi impugna deve criticare direttamente e specificamente la motivazione del giudice di appello, non riproporre le stesse argomentazioni già respinte
- Se esistono 'sentenze conformi' di primo e secondo grado (doppia conforme), il ricorso in cassazione che non affronta criticamente la motivazione diventa spesso inammissibile
- L'attenuante prevista dall'art. 62, n.4 c.p. (tenuità del danno) richiede una valutazione obiettiva dell'entità del lucro e dell'evento: per ottenerla in sede di cassazione occorre dimostrare errori logico-giuridici nella valutazione dei giudici di merito, non proporre una diversa rilettura dei fatti
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. richiede la presenza di indicatori multipli (omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, programmazione, sistematicità); la mera reiterazione di reati nel tempo non è sufficiente
- I motivi generici o non consentiti (che mirano a un semplice rinnovato appello al sindacato di merito) sono causa frequente di inammissibilità in Cassazione; nelle impugnazioni è necessario un esame critico e puntuale delle ragioni del giudice di appello
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