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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13948/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per ricettazione, deducendo con l'unico motivo la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p. In sostanza contesta la valutazione del dolo, sostenendo che la provenienza dell'assegno e le circostanze della vicenda non consentirebbero di affermare la consapevolezza della illecita provenienza del bene. La doglianza, tuttavia, è formulata in termini di fatto e mira a ottenere una nuova lettura delle risultanze processuali e una diversa valutazione della credibilità della versione difensiva e degli indici valorizzati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente centrata sull'elemento soggettivo della ricettazione, sollecitasse in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale sul dolo di ricettazione era coerente con il compendio istruttorio e immune da vizi logico-giuridici, avendo valorizzato l'inattendibilità della spiegazione fornita sulla provenienza dell'assegno e le caratteristiche del bene nel contesto delle vicende imprenditoriali e finanziarie dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ribadisce che, ai fini della ricettazione, il dolo può essere desunto dalle circostanze concrete, anche nella forma eventuale, quando il quadro fattuale renda implausibile la spiegazione offerta dall'imputato sulla provenienza del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di un vizio di motivazione o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
  • La prova del dolo nella ricettazione può essere desunta da elementi indiziari concreti, quali l'implausibilità della spiegazione fornita dall'imputato sulla provenienza del bene, la tipologia della res e il contesto complessivo della vicenda.
  • La motivazione del giudice di merito sul dolo di ricettazione è insindacabile in cassazione quando sia coerente, non manifestamente illogica e fondata su un compendio istruttorio adeguatamente apprezzato.
  • La deduzione in cassazione di profili già proposti in appello e disattesi con argomentazione congrua non consente una nuova lettura alternativa dei medesimi fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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