Cassazione Civile, Ordinanza n. 28588/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo/omesso deposito nel termine di legge, ha condannato il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza del Tribunale di Napoli, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non risultava formalmente depositato nel termine di venti giorni successivi alla notifica, avvenuta il 12 maggio 2021. La Corte ha rilevato d'ufficio tale tardivo/omesso deposito e ha ritenuto che ciò determini l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., senza che possa rilevare la costituzione del controricorrente o la mancata eccezione di quest'ultimo.
Norme richiamate
omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica
Il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla notifica comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione del giudizio nelle condizioni previste dalla norma, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se non risulta depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione, a prescindere dalla successiva costituzione del controricorrente.
- L'improcedibilità per tardivo o omesso deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità e non è sanata dalla mancata eccezione della controparte.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente può essere condannata alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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