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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38923/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. dell'8/01/2024 che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Nunziata Cambria (reato contestato: art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983), per carenza di documentazione sulle condizioni economico-patrimoniali dell'imputata e del suo nucleo familiare necessaria a valutare la congruità della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, c.p.p. Il Procuratore ha censurato il rigetto ritenendolo ingiustificato, lamentando altresì che la conversione era stata operata con il tasso minimo di ragguaglio e sostenendo che, se la pena fosse sembrata eccessiva, il G.I.P. avrebbe potuto concedere la sospensione condizionale o la rateizzazione ex art. 133 ter c.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento del G.I.P.: il giudice ha legittimamente rigettato la richiesta perché il pubblico ministero non ha fornito elementi idonei (anche mediante acquisizione dell'ISEE o altri accertamenti patrimoniali) per consentire la valutazione della congruità della pena pecuniaria sostitutiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle cause di abnormità, precisando che il rigetto fondato sulla mancanza di accertamenti economico-patrimoniali non costituisce usurpazione delle competenze dell'accusa né motivazione basata su mera opportunità o su una prognosi negativa circa il pagamento. È stato altresì escluso che l'uso del tasso di ragguaglio minimo da parte del P.M. sollevi l'obbligo del G.I.P. di accogliere la richiesta senza verifica; il legislatore ha voluto che la pena pecuniaria sia parametrata alle condizioni economiche e di vita dell'imputato e del nucleo familiare.

Norme richiamate

  • art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore non può essere inferiore a 5 euro, e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133 ter del codice penale.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il giudice, chiamato a valutare la congruità della pena pecuniaria sostitutiva, deve poter avere elementi sulle condizioni economiche e familiari dell'imputato; pertanto il pubblico ministero è tenuto ad allegare prove o informazioni (anche ISEE) che consentano tale valutazione.

  • art. 133-ter, cod. pen.

    Richiamato come disposizione applicabile alla pena pecuniaria sostitutiva (es. possibili effetti su misura della pena, modalità di esecuzione e rateizzazione), menzionato dal ricorrente come alternativa praticabile ma non sostitutiva dell'obbligo di documentazione richiesto.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata: la valutazione di particolare tenuità del fatto rientra nella qualificazione giuridica del giudice e può portare a restituzione degli atti al P.M. per valutare l'archiviazione; ma tale ipotesi differisce dal caso in cui il rigetto si fondi su carenza di accertamenti economici.

  • legge n. 638/1983, art. 2, comma 1-bis

    Norma sostanziale relativo al fatto contestato all'imputata; citata come riferimento del reato per il quale si chiedeva il decreto penale.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre pronunce richiamate)

    La Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite (es. n. 20569/2018, n. 10728/2021, n. 40984/2018) e altre decisioni che definiscono il concetto di abnormità: abnormità va interpretata restrittivamente e sussiste quando il provvedimento sia estraneo all'ordinamento o determini una stasi processuale insanabile; invece il rigetto del decreto penale motivato da mancata acquisizione di elementi economici non costituisce abnormità.

Massime di principio

  • Quando si richiede la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 459 c.p.p., il pubblico ministero deve allegare elementi sulle condizioni economico-patrimoniali e di vita dell'imputato (es. ISEE) per permettere al giudice di valutare la congruità del valore giornaliero.
  • Il giudice per le indagini preliminari può legittimamente rigettare la richiesta di decreto penale se mancano tali accertamenti; questo non costituisce usurpazione delle competenze del P.M. se si tratta di valutazioni riguardanti la congruità della pena ai sensi della legge.
  • Il ricorso avverso il rigetto del decreto penale non ha rimedio autonomo: l'unico controllo possibile in cassazione riguarda l'abnormità del provvedimento, categoria interpretata in modo restrittivo e applicabile solo a vizi gravi e residui quando non esistano altri rimedi.
  • La scelta del P.M. di proporre una pena pecuniaria attestata sul valore minimo di ragguaglio non solleva dalla necessità di fornire elementi che giustifichino la congruità della pena rispetto alle condizioni personali e familiari dell'imputato.
  • Un provvedimento del G.I.P. motivato soltanto da ragioni di opportunità o da una prognosi negativa circa il pagamento può integrare abnormità ed essere sindacabile, ma il mancato apporto documentale del P.M. giustifica il rigetto e non configura abnormità.

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