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Ordinanza

Ordinanza n. 359/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida della Provincia di Brescia a non ritirare e trattare il rifiuto KEU con codice EER 190112 e a non destinarne gli aggregati alla produzione di aggregati legati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società consortile ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la diffida provinciale adottata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. 152/2006, nonché gli atti istruttori e le comunicazioni di ARPA Lombardia posti a fondamento della stessa. Il KEU, prodotto da un impianto di trattamento di fanghi derivanti dalla concia delle pelli, veniva conferito a impianti autorizzati, tra cui quello gestito da un operatore sito in provincia di Brescia, per la produzione di aggregati legati. La diffida è stata adottata dopo uno studio dell'Università di Pisa, commissionato da ARPAT, dal quale risultava che, in determinate condizioni, il cromo trivalente presente nel KEU libero può ossidarsi in cromo esavalente, pericoloso per la salute e l'ambiente. ARPA Lombardia ha ritenuto, in via cautelativa, non consentito il recupero del KEU per la produzione di aggregati, anche legati, pur in assenza di studi specifici sul comportamento del KEU inglobato in cemento. La controversia concerne quindi la legittimità dell'applicazione del principio di precauzione al divieto di recupero del KEU in aggregati legati: il ricorrente sostiene che, nel conglomerato cementizio, il cromo sarebbe stabilmente immobilizzato e non potrebbe disperdersi per effetto di acqua, aria o sollecitazioni meccaniche; la Provincia sostiene invece che la pericolosità accertata del KEU libero consenta di vietarne cautelativamente l'impiego anche negli aggregati legati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio se l'utilizzo del KEU negli aggregati legati, e in particolare nel cemento, possa essere pericoloso per l'ambiente o la salute umana e se il divieto adottato sia conforme al principio di precauzione. La verificazione è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione di causa, lo studio dell'Università di Pisa sul KEU libero e gli altri studi scientifici pertinenti, valutando sia le conoscenze disponibili al momento della diffida dell'11 luglio 2024 sia quelle attuali. Dovrà inoltre indicare se sussista un rischio di rilascio di cromo esavalente dal KEU legato nel cemento, in quali condizioni e con quale livello di pericolosità. Sono state disciplinate le modalità del contraddittorio tecnico, i termini per l'espletamento dell'incarico e il deposito della relazione. È stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente l'anticipo di euro 1.000, oltre accessori, per il compenso del verificatore. La causa è stata rinviata alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione finale.

Norme richiamate

  • art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. 152/2006

    La disposizione è indicata quale base normativa della diffida provinciale rivolta all'impianto destinatario del KEU.

  • art. 184-ter d.lgs. 152/2006

    È richiamato in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla necessità di verificare il rispetto delle relative condizioni, compresa l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  • art. 301, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006

    1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

    La norma collega il principio di precauzione alla presenza di pericoli anche potenziali, purché il rischio sia individuabile sulla base di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

  • art. 191, paragrafo 2, TFUE

    Il principio di precauzione consente misure protettive senza attendere la dimostrazione esauriente dell'esistenza e della gravità del rischio, quando persistano incertezze scientifiche ma una probabilità di danno reale alla salute pubblica.

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per disporre la verificazione tecnica necessaria alla decisione della controversia.

Massime di principio

  • Il principio di precauzione può giustificare misure restrittive anche in presenza di incertezze scientifiche, quando una preliminare valutazione scientifica obiettiva consenta di individuare un rischio, anche potenziale, per la salute umana o l'ambiente e persista una probabilità di danno reale qualora il rischio si concretizzi.
  • L'applicazione del principio di precauzione richiede una valutazione riferita allo specifico impiego o processo produttivo oggetto della misura: uno studio sulla pericolosità di un rifiuto allo stato libero non esaurisce necessariamente l'accertamento del rischio relativo al medesimo rifiuto inglobato in aggregati legati o in cemento.
  • Quando la decisione sulla legittimità di una misura ambientale precauzionale dipende da una questione tecnico-scientifica non adeguatamente chiarita dagli atti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio, rimettendo a un organismo dotato di competenze specialistiche l'accertamento delle conoscenze scientifiche rilevanti sia al momento dell'adozione dell'atto sia attuali.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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