Sentenza n. 1060/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del questore di ammonimento per atti persecutori
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento per atti persecutori deducendo, anzitutto, l'indeterminatezza e la nullità del provvedimento per omessa indicazione delle generalità della persona richiedente, con conseguente lesione del diritto di difesa e mancanza di un elemento essenziale. Ha inoltre dedotto la violazione degli articoli 7 e 8 del d.l. n. 11/2009 e l'eccesso di potere, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Questura e sostenendo che l'amministrazione si sarebbe basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa. Ha negato di avere tenuto condotte insistenti o persecutorie durante viaggi in treno e presso stazioni e fermate della metropolitana, di avere formulato apprezzamenti inappropriati, di avere insistito per ottenere incontri, di avere atteso la persona offesa in stazione e di avere compiuto gesti o contatti fisici con finalità moleste. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla richiesta di amicizia su Facebook e alla fotografia di un'autovettura utilizzata come immagine del profilo, sostenendo l'assenza di intento persecutorio. Infine, ha lamentato l'omessa valutazione delle proprie controdeduzioni procedimentali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il motivo relativo all'omessa indicazione delle generalità della persona tutelata è stato ritenuto infondato: sebbene, in astratto, l'omissione possa incidere sugli elementi essenziali del provvedimento, nel caso concreto essa era giustificata dall'esigenza di tutela della persona offesa e l'atto conteneva elementi sufficienti a consentire al destinatario di identificarla e di svolgere pienamente le proprie difese; non ricorreva quindi la nullità prevista dall'art. 21-septies l. n. 241/1990. Anche le ulteriori censure sono state respinte. L'ammonimento del questore è una misura preventiva e discrezionale, fondata su una valutazione prognostica e su indizi attendibili, senza necessità di una prova piena della responsabilità penale né di un previo accertamento giudiziario del reato. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'evidente carenza dei presupposti, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione. Nel caso concreto, l'amministrazione non si era basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ma aveva acquisito informazioni da persone a lei vicine, tra cui un collega, il fidanzato e il padre. Da tali elementi, unitamente alle stesse difese del ricorrente, emergevano reiterati tentativi di avvicinamento, contatto e richiesta di appuntamenti in luoghi e momenti diversi, nonostante il mancato gradimento della persona offesa, nonché condotte ulteriori ritenute indicative dell'insistenza. Il quadro istruttorio consentiva inoltre di ritenere che la persona offesa avesse modificato le proprie abitudini di vita e subito uno stato di ansia e paura. È stata esclusa anche l'omessa valutazione delle controdeduzioni, poiché il provvedimento ne dava atto e non era necessario confutarle analiticamente, essendo sufficiente una motivazione sintetica dalla quale risultasse che erano state considerate nel loro complesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La fattispecie è integrata in caso di mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o esclusione del giudicato, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.
L'omessa indicazione delle generalità della persona tutelata non determina automaticamente la nullità: la disposizione deve essere applicata considerando le peculiarità del caso concreto, comprese le esigenze di protezione della persona offesa e la possibilità per il destinatario di identificare il soggetto e difendersi.
La disposizione è richiamata quale base normativa degli atti persecutori cui l'ammonimento mira a prevenire.
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
L'ammonimento è una misura preventiva e discrezionale che il questore può adottare, previa acquisizione delle informazioni necessarie e audizione delle persone informate, sulla base di un quadro indiziario attendibile, senza necessità di una prova piena della responsabilità penale.
La fattispecie penale degli atti persecutori costituisce il riferimento sostanziale e il rischio di reiterazione che la misura dell'ammonimento mira a prevenire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle persone coinvolte.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L'ammonimento del questore per atti persecutori è una misura preventiva e discrezionale, diretta a prevenire la possibile commissione o reiterazione di condotte riconducibili all'art. 612-bis c.p.; per la sua adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale né un previo accertamento giudiziario del reato, essendo sufficiente un quadro istruttorio fondato su indizi attendibili e su una valutazione prognostica del pericolo.
- Il giudice amministrativo, nel sindacare un ammonimento del questore, non sostituisce la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, ma verifica l'evidente carenza dei presupposti di fatto, la manifesta irragionevolezza o la sproporzione della misura.
- L'ammonimento deve comunque poggiare su elementi dai quali sia desumibile con sufficiente attendibilità una condotta persecutoria idonea a incidere sulla libertà e sulla serenità della persona offesa, anche attraverso la reiterazione di attenzioni non gradite e la modificazione delle sue abitudini di vita.
- L'omessa indicazione nel provvedimento delle generalità della persona tutelata non comporta nullità per mancanza di un elemento essenziale quando l'omissione sia giustificata da esigenze di protezione della persona offesa e l'atto contenga elementi sufficienti a consentire al destinatario di individuarla e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- In presenza di controdeduzioni procedimentali, non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento: è sufficiente che dalla motivazione emerga che l'amministrazione le ha considerate nel loro complesso e le ha ritenute non idonee a modificare il quadro valutativo.
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