Cassazione Penale, Sentenza n. 31469/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda quattro pubblici ufficiali operanti in servizio stradale, destinatari di un'ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento parziale dell'appello del pubblico ministero avverso il rigetto del GIP, ha applicato la sospensione dal pubblico ufficio per otto mesi in relazione a falsi ideologici contenuti in atti di polizia giudiziaria. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza: sostengono che il riesame abbia travisato le risultanze video e testimoniali, attribuendo valore decisivo a dichiarazioni e a filmati ritenuti invece inidonei o male interpretati; contestano in particolare la ricostruzione di uno speronamento, la dinamica del contatto tra l'autovettura in fuga e le auto di servizio, l'affermazione che uno degli indagati avesse colpito gli operanti, il tentativo del fuggitivo di rimettere in moto il veicolo e l'origine delle lesioni al naso. Con un secondo motivo censurano la sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, ritenendo che il tribunale abbia fondato la prognosi su valutazioni astratte, senza adeguato riferimento alla situazione personale e lavorativa attuale, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del comportamento successivo asseritamente irreprensibile. Con un motivo nuovo ribadiscono il travisamento dei video e dei danni alle auto e lamentano l'omessa valutazione di dichiarazioni di un ulteriore teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che le doglianze sui gravi indizi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo coerente e logicamente corretto la sussistenza dei falsi ideologici nei diversi atti contestati. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando la gravità delle condotte, l'abuso delle funzioni pubbliche, l'assenza di segnali di resipiscenza e il fatto che le condotte erano state commesse nell'esercizio di funzioni ancora attuali. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato quale base del procedimento di riesame cautelare avverso l'ordinanza del GIP
norma applicata per la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
norma sulla esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, che deve essere concreto e attuale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
limita il sindacato di legittimità al vizio di motivazione, escludendo la rivalutazione del fatto salvo il travisamento della prova nei rigorosi limiti indicati
richiamato dai ricorrenti in relazione ai falsi ideologici contestati nei verbali e negli altri atti
richiamato dai ricorrenti in relazione ai falsi ideologici contestati nei verbali e negli altri atti
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio per ottenere una ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente: il sindacato di legittimità resta confinato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando la decisione affermi come certo un fatto escluso in modo palese dagli atti o neghi l'esistenza di un dato pacificamente acquisito; non ricorre quando si contesti soltanto la diversa lettura delle risultanze probatorie data dal giudice di merito.
- Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, il pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto ma anche attuale, nel senso di una prognosi di continuità del rischio nel tempo, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sulle concrete condizioni di vita o di contesto.
- L'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di una specifica occasione delittuosa: è sufficiente che, al momento della decisione, il rischio di recidiva sia prossimo e sorretto da elementi reali che rendano non superata la pericolosità.
- La gravità delle condotte, l'abuso di funzioni pubbliche e l'assenza di segnali di resipiscenza possono legittimare il giudizio di attualità del periculum libertatis, specie quando i fatti siano stati commessi nell'esercizio di mansioni tuttora svolte.
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