Cassazione Penale, Ordinanza n. 11308/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale deducendo, con riferimento all'art. 569 c.p.p., la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa ha articolato due censure: una per asserita violazione di legge nella valutazione dei presupposti dell'istituto e una per vizio di motivazione, ritenuta troppo sintetica nel minimizzare il breve intervallo temporale tra l'allontanamento dal luogo di restrizione e il rientro presso il domicilio, a fronte della gravità complessiva della condotta di evasione contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il profilo di violazione di legge, osservando che la sentenza impugnata aveva già valorizzato la complessiva gravità del fatto, desunta in particolare dal contegno violento tenuto in occasione dell'evasione. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ha rilevato che esso, al più, riguardava un motivo eccentrico rispetto al mezzo di impugnazione prescelto; ha inoltre escluso la conversione del ricorso ex art. 569, comma 3, c.p.p., poiché tale conversione è ammessa solo quando l'impugnante, per errore scusabile dovuto a ignoranza o a non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia sbagliato il mezzo di impugnazione, e non quando abbia consapevolmente scelto uno strumento diverso per sollecitare il sindacato del giudice superiore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La conversione del ricorso è consentita solo se l'impugnante abbia errato in buona fede nell'individuazione del mezzo di impugnazione per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali; non opera se la parte abbia consapevolmente scelto un mezzo diverso da quello corretto per provocare il sindacato del giudice superiore.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando il giudice di merito valorizza la complessiva gravità della condotta, quale quella connotata da comportamento violento in occasione dell'evasione.
La sentenza fa riferimento alla condotta di evasione contestata, quale fatto oggetto del giudizio.
La conversione del mezzo di impugnazione non è ammessa quando la scelta del rimedio errato sia stata deliberata e non frutto di errore scusabile.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito motivi sulla complessiva gravità della condotta, specie se emergano modalità violente dell'azione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione che attiene a un mezzo di impugnazione improprio non consente la conversione automatica del ricorso nel rimedio corretto.
- La conversione del mezzo di impugnazione ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. presuppone un errore in buona fede nella scelta del rimedio processuale; resta esclusa se la parte abbia consapevolmente adottato un mezzo diverso per ottenere comunque il sindacato del giudice superiore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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