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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10686/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per lesioni e violenza (pena 1 anno e 8 mesi ciascuno) denunciando: 1) nullità/processuale per mancata tempestiva acquisizione e conoscibilità del supporto informatico (video di videosorveglianza) e pregiudizio al diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; 3) errato diniego dell'attenuante della provocazione per presunta sproporzione tra reazione e fatto ingiusto; 4) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione del minimo edittale; inoltre Paolo Santino deduce errore di identificazione sulla base dei fotogrammi video (presunto Andrea Santino).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato la decisione di merito: le condanne inflitte in primo grado (pena di anni uno e mesi otto di reclusione per ciascuno degli imputati) sono state mantenute, compreso il risarcimento alla parte civile. Motivazioni principali: la critica sul supporto informatico è generica e non è provata la richiesta tempestiva o il concreto pregiudizio; la valutazione della attendibilità della persona offesa e della prova video è materia di merito non sindacabile in Cassazione salvo contraddizioni manifeste; l'attenuante della provocazione è stata correttamente esclusa per sproporzione della reazione rispetto al fatto; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e risultano adeguatamente motivate. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 4 cod. proc. pen.; art. 116 cod. proc. pen.

    Richiamate nei motivi dei ricorrenti per censurare la mancata acquisizione/documentazione del supporto informatico; la Corte osserva che il supporto era indicato nel verbale di polizia giudiziaria ed è stato acquisito nel fascicolo dibattimentale durante l'istruttoria, perciò la doglianza è generica e inammissibile se non si prova la tempestiva richiesta o il concreto pregiudizio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova; la Corte afferma che le questioni di valutazione probatoria sono di merito e non sindacabili in Cassazione salvo vizi logici e contraddizioni manifeste.

  • art. 111 Cost.; art. 6 e 13 CEDU; artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento al diritto alla difesa e alle garanzie procedurali; la Corte ritiene tali garanzie rispettate, perché la difesa non ha dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla tardiva acquisizione del supporto.

  • art. 133 e art. 132 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sui criteri per le circostanze attenuanti; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena entro il potere discrezionale riconosciuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al versamento di una somma per responsabilità collegata alla inammissibilità dei ricorsi, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 582, 110, 585 comma 2 n. 2; artt. 110, 81 comma 2, 61 n. 2, 614 cod. pen. (reati posti a base delle condanne)

    Norme penali che qualificano i reati per i quali sono state pronunciate le condanne (lesioni, concorso, etc.); la Cassazione ha confermato la valutazione di responsabilità operata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Le doglianze sulla mancata conoscibilità o tardiva acquisizione di supporti informatici (video, CD, file) richiedono che la difesa dimostri la richiesta tempestiva e il concreto pregiudizio; la mera indicazione del ritardo è spesso insufficiente.
  • La Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione delle prove svolte in sede di merito se la motivazione è logicamente coerente; per impugnare con successo questioni probatorie occorrono contraddizioni manifeste o vizî logici nella motivazione.
  • L'attenuante della provocazione richiede dimostrazione dello stato d'ira, del fatto ingiusto altrui e di un nesso causale psicologico: la sproporzione della reazione rispetto al fatto è criterio decisivo e la sua mancata prova porta al rigetto della circostanza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la scelta della misura della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi preponderanti ostativi, non occorrendo una analisi puntuale di ogni singolo elemento proposto dalla difesa.
  • Le contestazioni di identificazione tratte da immagini (video/fotogrammi) sono, di norma, questioni di merito riservate ai giudici di merito; per ottenere il contrario in Cassazione bisogna dimostrare vizi logici o palese contraddittorietà nella valutazione.
  • Per difese efficaci in simili casi è necessario: richiedere formalmente e tempestivamente l'accesso/copia dei supporti informatici, produrre elementi che dimostrino il concreto pregiudizio, e articolare motivi di ricorso che contengano specificità e interesse concreto all'annullamento.

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