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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza e di indagini bancarie, l’Agenzia aveva notificato alla società un avviso di rettifica IVA per l’anno 1997, contestando operazioni imponibili non fatturate e acquisti non regolarizzati. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, ma riconosciuto la detraibilità di costi documentati e inerenti; la CTR Emilia-Romagna aveva confermato tale statuizione, respingendo l’appello dell’Ufficio. In cassazione, l’Agenzia ha denunciato con il primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992: aveva contestato che il giudice di primo grado avesse riconosciuto d’ufficio costi non richiesti dalla contribuente, ma la CTR aveva omesso di esaminare il motivo d’appello. Con gli ulteriori motivi aveva dedotto contraddittorietà e insufficienza della motivazione e violazione delle disposizioni IVA sulla determinazione dell’imposta e sulla detrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva omesso qualsiasi pronuncia sullo specifico motivo d’appello dell’Agenzia, benché fosse formulato in modo specifico e richiedesse una decisione di accoglimento o di rigetto. Ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, senza quindi deciderne il merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Emilia-Romagna, sezione distaccata di Parma, per un nuovo esame. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nuovamente la spettanza dei costi né l’importo dell’IVA dovuta.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Nella specie la sussistenza del denunciato vizio è incontrovertibile, dal momento che la parte, assolvendo pure l'onere processuale in punto di autosufficienza del motivo (15367/14), ha provveduto a riprodurre testualmente il motivo di impugnazione sottoposto al giudice di appello [...] e sul quale si era chiesto che il giudice d'appello si pronunciasse [...], in tal modo condensando nella specificità tipica del motivo d'appello, un'istanza diretta all'attuazione di un comando obiettivo sulla quale il secondo giudice, a prescindere dal suo contenuto, avrebbe dovuto emettere una pronuncia di rigetto o di accoglimento.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle richieste specifiche sottopostegli: omettere qualsiasi decisione su un motivo d’appello integra violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche senza che sia necessario stabilire in quella sede se il motivo sia fondato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Nella specie la sussistenza del denunciato vizio è incontrovertibile, dal momento che la parte, assolvendo pure l'onere processuale in punto di autosufficienza del motivo (15367/14), ha provveduto a riprodurre testualmente il motivo di impugnazione sottoposto al giudice di appello [...] e sul quale si era chiesto che il giudice d'appello si pronunciasse [...], in tal modo condensando nella specificità tipica del motivo d'appello, un'istanza diretta all'attuazione di un comando obiettivo sulla quale il secondo giudice, a prescindere dal suo contenuto, avrebbe dovuto emettere una pronuncia di rigetto o di accoglimento.

    La Corte riconosce che il motivo d’appello dell’Ufficio era stato formulato con sufficiente specificità e che la CTR era tenuta a esaminarlo. La disposizione è richiamata insieme all’art. 112 c.p.c.; la decisione censura in concreto l’omessa pronuncia.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Provvedendo perciò nei riferiti termini a mente dell'art. 383 c.p.c. , comma 1, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il doveroso riesame. Nella stessa sede provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

    Accertata l’omessa pronuncia, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito competente perché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello deve decidere ogni motivo specifico sottopostogli, pronunciandosi per l’accoglimento o per il rigetto; la mera conferma della decisione di primo grado non rimedia all’omissione se il motivo non viene effettivamente esaminato.
  • Chi denuncia in cassazione l’omessa pronuncia deve indicare e riprodurre in modo autosufficiente il motivo d’appello rimasto senza risposta, così da consentire alla Corte di verificarne contenuto e specificità.
  • L’accoglimento del motivo processuale di omessa pronuncia può comportare la cassazione con rinvio, senza che la Cassazione decida le questioni sostanziali rimaste assorbite; il merito della pretesa tributaria resta quindi aperto al giudice di rinvio.

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