Cassazione Civile, Ordinanza n. 23642/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un appalto di opera pubblica per la costruzione di una palestra comunale, affidato da un ente locale a un consorzio appaltatore, con successivo subappalto a una società poi fallita. In corso di esecuzione fu stipulato un atto aggiuntivo al contratto di appalto con cui, in deroga alla clausola originaria, fu previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, previa fattura vistata. Dopo il fallimento dell'appaltatore principale, l'ente committente ritenne sciolto ex lege sia il contratto di appalto sia l'atto aggiuntivo e negò il pagamento al subappaltatore del saldo delle lavorazioni già eseguite. Il fallimento del subappaltatore agì allora nei confronti del Comune per il corrispettivo residuo, anche in via subordinata ex art. 2041 c.c. Il tribunale accolse parzialmente la domanda, ma la corte d'appello la rigettò. Con il ricorso per cassazione il fallimento dedusse: (i) violazione dell'art. 81 l.fall., sostenendo che lo scioglimento del contratto non incide sui crediti già maturati dal subappaltatore per prestazioni eseguite prima del fallimento; (ii) violazione dell'art. 118 d.lgs. 163/2006, contestando la qualificazione del pagamento diretto come mera delegazione di pagamento e sostenendo che l'accordo integrasse invece un accollo esterno o un contratto a favore di terzo; (iii) violazione degli artt. 1268, 1269 e 1270 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte omesso di considerare elementi che avrebbero dimostrato l'assunzione da parte del Comune di un obbligo diretto verso il subappaltatore, anche alla luce della precedente fatturazione e del pagamento di un acconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti i motivi. Ha affermato che il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ex lege non solo del contratto principale ma anche dell'accordo aggiuntivo che disciplinava il pagamento diretto dei subappaltatori; perciò il meccanismo di pagamento diretto previsto dall'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 opera solo se il rapporto di appalto è ancora in corso con impresa in bonis e non quando il contratto si è sciolto per fallimento. In tale evenienza il corrispettivo delle prestazioni già eseguite resta dovuto dalla stazione appaltante al curatore dell'appaltatore fallito, mentre il subappaltatore è un creditore concorsuale dell'appaltatore e deve insinuarsi al passivo. La Corte ha inoltre osservato che, anche qualificando l'accordo come delegazione o mandato di pagamento, la clausola segue la sorte del contratto cui accede e non sopravvive allo scioglimento concorsuale; prevale infatti la disciplina speciale della legge fallimentare rispetto alle categorie civilistiche invocate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del fallimento ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il fallimento dell'appaltatore determina lo scioglimento ex lege del contratto di appalto e, se accessoria e dipendente, anche della clausola aggiuntiva sul pagamento diretto dei subappaltatori.
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006
Il meccanismo di sospensione dei pagamenti o di pagamento diretto al subappaltatore opera solo in un appalto ancora in corso con impresa in bonis e non dopo lo scioglimento del contratto per fallimento dell'appaltatore.
La disciplina concorsuale sullo scioglimento/sospensione dei rapporti pendenti prevale sulle qualificazioni civilistiche del rapporto accessorio.
La disciplina speciale del mandato nel contesto fallimentare consente di assorbire il rapporto accessorio di pagamento entro le regole concorsuali; il rapporto segue la sorte del negozio principale se questo è sciolto.
È esclusa la prededuzione del credito del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore fallito, dovendo egli essere soddisfatto come creditore concorsuale.
art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006
È richiamata come disposizione coerente con lo scioglimento del contratto pubblico per effetto del fallimento dell'appaltatore.
La sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore è ricostruita come eccezione di inadempimento, predicabile solo in un contratto non risolto/sciolto.
Anche in una lettura civilistica della delegazione, l'inefficacia sopravvenuta del rapporto sottostante incide sulla sopravvivenza della clausola di pagamento.
Viene evocato per escludere la sopravvivenza di pagamenti riconducibili al debitore fallito in assenza di un autonomo rapporto diretto tra stazione appaltante e subappaltatore.
È citato come possibile figura di mandato nell'interesse anche di terzi, ma la sua disciplina non prevale sulla regola speciale fallimentare.
È richiamato in relazione alla revoca tacita del mandato, ma senza capacità di superare la disciplina concorsuale applicabile.
art. 186-bis, comma 3, l.fall.
È utilizzato in chiave comparativa per mostrare che, nel concordato con continuità, la legge consente invece la prosecuzione dei contratti in corso, a differenza del fallimento.
È richiamato per evidenziare che la clausola compromissoria contenuta in un contratto sciolto non può proseguire il procedimento arbitrale.
La domanda era proposta anche in via subordinata ex azione generale di arricchimento, ma la decisione non ne accoglie la prospettazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, lo scioglimento del contratto travolge anche le clausole accessorie che prevedono il pagamento diretto del subappaltatore, salvo una espressa disciplina speciale che ne consenta la sopravvivenza.
- Il subappaltatore, quando il contratto principale si sia sciolto per fallimento dell'appaltatore, non può pretendere il pagamento diretto dalla stazione appaltante per le prestazioni già eseguite, ma deve insinuarsi al passivo del fallimento dell'appaltatore come creditore concorsuale.
- Le forme negoziali invocate per qualificare l'accordo di pagamento diretto, quali delegazione, mandato o contratto a favore di terzo, non possono elidere l'applicazione della disciplina speciale fallimentare, che prevale per specialità.
- I meccanismi di sospensione o di pagamento diretto previsti dalla normativa sui contratti pubblici presuppongono un rapporto di appalto ancora pendente e un'impresa non assoggettata a fallimento; cessato il rapporto per scioglimento concorsuale, tali meccanismi non sono più operativi.
- La sopravvenuta inefficacia del rapporto principale si estende, in mancanza di autonomia propria, all'accordo accessorio di pagamento, impedendo di costruire un'obbligazione autonoma della stazione appaltante verso il subappaltatore.
- In presenza di disciplina concorsuale speciale, la qualificazione civilistica del rapporto accessorio non è decisiva quando conduca a risultati incompatibili con la par condicio creditorum e con la struttura della procedura fallimentare.
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