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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27730/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato colpevoli Fernando e Gabriele Lupo per il concorso nel tentato omicidio (capo 1) e nel porto illegale di arma (capo 2), e aveva riconosciuto per tutti l'aggravante della premeditazione e le attenuanti generiche equivalenti. Nicola Lupo impugnava la qualificazione del dolo e dell'elemento oggettivo del tentato omicidio, la premeditazione, il diniego dell'attenuante della provocazione e la comparazione delle circostanze. Fernando e Gabriele impugnavano la riforma integrale dell'assoluzione di primo grado (contestando la rinnovazione istruttoria, l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima e dei testi di riscontro, la prova della presenza/alibi di Gabriele, la qualificazione giuridica del fatto e la configurazione della responsabilità concorsuale secondo artt. 110 e 116 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - confermato la responsabilità materiale di Nicola Lupo per i reati contestati (tentato omicidio e porto illegale d'arma), ritenendo che i colpi sparati, e in particolare quello che ha attingendo la fiancata sinistra dell'auto a circa 70 cm da terra, fossero idonei e diretti a colpire il conducente; tuttavia ha annullato con rinvio la parte della sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante della premeditazione nei confronti di Nicola, perché la motivazione non prova che il proposito omicidiario fosse sorto già la sera precedente e si fosse mantenuto senza soluzione di continuità fino all'azione del giorno successivo; - annullato con rinvio la sentenza di appello quanto a Gabriele Lupo (la Corte ha ritenuto carente la motivazione sull'accertamento della sua presenza in auto e della sua consapevolezza/adesione al proposito omicidiario); - annullato con rinvio, limitatamente alla qualificazione sotto il profilo dell'art.116 c.p., la sentenza di appello nei confronti di Fernando Lupo (la Corte ha ritenuto carente la motivazione sul punto se la sua responsabilità debba essere qualificata ai sensi dell'art.110 o ai sensi dell'art.116 c.p., e ha evidenziato carenze nella valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri); - respinto nel resto i ricorsi di Nicola e Fernando (quindi confermando gli altri profili di condanna non oggetto di annullamento); - disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti annullati, senza vincoli di merito e con l'invito a porre piena e adeguata motivazione sui profili indicati. In sintesi: parziale accoglimento dei ricorsi (successo per Gabriele e, parzialmente, per Fernando e Nicola) con rinvio per nuovo giudizio sui punti annullati.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Disciplina il cosiddetto 'concorso anomalo' per il concorrente che aveva previsto e voluto un reato ma ha oggettivamente concorso in un reato diverso, prevedibile ma non voluto: la Corte ha richiamato la norma per valutare la responsabilità di Fernando (se il reato più grave commesso dal padre fosse uno sviluppo prevedibile dell'azione concordata). La Corte ha ritenuto necessaria una motivazione chiara per applicare tale fattispecie e ha annullato la pronuncia di appello limitatamente a questo profilo.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola la compartecipazione dolosa: se il concorrente ha condiviso il proposito criminoso (anche l'omicidio) può rispondere come autore. La Corte ha distinto l'ipotesi di compartecipazione dolosa (art.110) dall'ipotesi di concorso anomalo (art.116) e ha richiamato la necessità di motivare adeguatamente quale titolo soggettivo sussista.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede limiti alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa indagata per reato connesso: tali dichiarazioni richiedono riscontri esterni. La Corte ha richiamato questa regola criticando l'uso non adeguatamente corroborato delle dichiarazioni della vittima per fondare la condanna dei figli.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello in caso di impugnazione del pubblico ministero di una assoluzione per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa. La Corte ha precisato i limiti di tale obbligo: la rinnovazione deve riguardare le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto valutativo, ma non impone una rinnovazione generale dell'intero dibattimento.

Massime di principio

  • La premeditazione aggravante richiede più della mera preordinazione o dell'aver portato l'arma: serve un apprezzabile intervallo temporale e la persistenza stabile del proposito omicidiario; la mera decisione di 'vendicare' il giorno prima non prova automaticamente la premeditazione.
  • Lo sparo che attinge la fiancata sinistra di un'auto in fuga, ad altezza compatibile con l'addome del conducente, può costituire fatto idoneo e diretto a cagionare la morte, idoneo a fondare il tentato omicidio anche se non ha raggiunto la vittima.
  • Per riformare un'assoluzione basata su valutazione di prove dichiarative, l'appello dell'ufficio requirente richiede una rinnovazione istruttoria delle fonti dichiarative coinvolte nel contrasto, e la Corte deve motivare esplicitamente l'affidamento sulle dichiarazioni e sui riscontri esterni (art.192 c.p.p.).
  • Occorre distinzione netta tra compartecipazione dolosa (art.110 c.p.) e concorso anomalo (art.116 c.p.): la scelta dell'una o dell'altra qualificazione richiede motivazione chiara sui contenuti della volontà e sulla prevedibilità dell'evento più grave.
  • La falsità di un alibi è un elemento indiziario, ma da sola non è sufficiente senza adeguata motivazione a ritenere la presenza dell'imputato; il giudice di merito deve esplicitare il percorso logico che collega la falsità dell'alibi alla partecipazione intenzionale al fatto.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe puntare a: contestare la traiettoria e l'idoneità del colpo a colpire la persona, documentare l'assenza di prova di premeditazione (assenza di elementi circa il porto preventivo dell'arma), chiedere la verifica e la rinnovazione in contraddittorio delle dichiarazioni decisive e produrre riscontri (testimoni, immagini, consulenze balistiche) per smentire la versione accusatoria.

Testo integrale

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