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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18074/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo, ritenendo corretta la motivazione della sentenza di appello sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva. Secondo il ricorso, la decisione di merito avrebbe omesso di valorizzare elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché non instaurava una reale correlazione critica con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. per escludere le attenuanti generiche, valorizzando in particolare la capacità a delinquere desunta dal fatto che l'imputato aveva commesso il reato pur essendo sottoposto a misura cautelare in altro procedimento e aveva sottratto un bene non indispensabile alle primarie necessità di vita.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo non è specifico e non si correla alle argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche sui criteri direttivi relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato, valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il loro diniego è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti significativi, senza dover confutare puntualmente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.

  • recidiva

    Nel caso concreto la recidiva era contestata e il ricorso mirava alla prevalenza delle attenuanti generiche su tale aggravante.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è generico e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Ai fini della valutazione ex art. 133 c.p., è legittimo valorizzare la condotta dell'imputato che abbia commesso il fatto nonostante fosse sottoposto a misura cautelare in altro procedimento, quale indice della capacità a delinquere.
  • La sottrazione di un bene non indispensabile alle primarie esigenze di vita può essere apprezzata, unitamente ad altri elementi, come dato sfavorevole ai fini del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioniFurto
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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