Cassazione Penale, Ordinanza n. 06389/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo concorsuale, di tentata truffa e sostituzione di persona. Nei ricorsi si contestavano: per Marco Spinoso, il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena; per Alfio Catanzaro, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; per Carmelo Antonio Sangricoli, la violazione di legge sulla responsabilità, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi tendevano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che, quanto all'art. 131-bis c.p., la questione era stata proposta per la prima volta in cassazione nonostante la norma fosse già vigente al momento della decisione d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto: non scrutinabili in cassazione le doglianze sulla ricostruzione del concorso nei reati, perché miravano a una diversa lettura delle prove; non deducibile per la prima volta in cassazione la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; incensurabile il diniego delle attenuanti generiche quando sorretto da motivazione non illogica; non sindacabile la determinazione della pena se rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito e non arbitraria; infondata la censura sulla recidiva, ritenuta adeguatamente motivata sulla base del concreto rapporto tra precedenti e fatto oggetto di giudizio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello e se la norma era già vigente alla data della decisione impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non proposte nei motivi di appello, quando la relativa disciplina era già applicabile nel grado precedente.
Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione.
È il parametro di riferimento per la valutazione degli elementi rilevanti sia per le attenuanti generiche sia per la determinazione della pena e per la recidiva.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e non in modo arbitrario.
Il ricorso per cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del merito o delle prove, salvo specifici travisamenti rilevanti e dedotti nei limiti consentiti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa delle prove o della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, se non attraverso specifiche censure di travisamento delle emergenze processuali.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere tempestivamente devoluta nei gradi di merito: non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è un apprezzamento discrezionale di merito; è censurabile solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione soltanto nei casi di arbitrio o evidente illogicità, non per ottenere una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- La recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti penali e fatto contestato, verificando se i precedenti esprimano una persistente inclinazione criminosa e una maggiore pericolosità.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza nuovi profili di legittimità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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