Cassazione Penale, Sentenza n. 316/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione basato su due censure: 1) violazione e mancata applicazione dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 6 settembre 1998, n. 286, deducendo che l'imputato era stato espulso e rimpatriato in Albania il 5 marzo 2003, quindi prima dell'emanazione del decreto dispositivo del 29 giugno 2005, con conseguente improcedibilita' dell'azione penale; 2) inosservanza della nozione di "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: la prova dell'espulsione sarebbe nuova e idonea a fondare la revisione perché non era stata valutata nel merito (o non era stata acquisita o valutata) e potrebbe determinare il proscioglimento per improcedibilita'. I difensori hanno richiamato anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimita' su rilevabilita' dell'espulsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto preliminarmente che la presunta "prova nuova" (l'espulsione anteriore al decreto dispositivo) non fosse nuova: era stata infatti prodotta nel giudizio di merito e valutata dai giudici come tardiva. La questione dell'improcedibilita' era gia' stata dedotta e decisa (Corte d'appello di Ancona) e la Corte di cassazione aveva gia' esaminato la stessa questione in precedente pronuncia, concludendo che la deduzione era tardiva. Per queste ragioni la richiesta di revisione non e' ammessa; il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 630, comma 1, lett. c)
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Definisce il vizio rilevante per la revisione basata su "prova nuova". La Corte ha interpretato che non costituisce prova nuova cio' che era gia' stato dedotto e valutato nel giudizio di merito (anche se ritenuto tardivo): la revisione richiede prove effettivamente sopravvenute, scoperte successivamente o non valutate neanche implicitamente nel precedente giudizio.
art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 6 settembre 1998, n. 286
Prevede l'effetto dell'espulsione sull'improcedibilita' dell'azione penale quando l'espulsione e' stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio. La Corte ha ricordato che la norma puo' comportare proscioglimento ma, nel caso concreto, la circostanza era gia' stata sollevata e giudicata tardiva, quindi non ha efficacia ai fini della revisione.
codice di procedura penale, art. 631
Stabilisce i requisiti di ammissibilita' della revisione e che gli elementi devono dimostrare il proscioglimento. La Corte ha ritenuto che il requisito di prova nuova non sussista qui, rendendo la richiesta inammissibile.
codice di procedura penale, art. 634
Prevede la declaratoria d'inammissibilita' quando l'istanza di revisione e' proposta per casi non previsti, per inosservanza di forme o e' manifestamente infondata. La Corte ha motivato il rigetto come manifestamente infondato ai sensi di questa disposizione.
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-septies
art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata in dottrina e giurisprudenza circa l'effetto dell'espulsione su specifici reati e sulla pronuncia di non luogo a procedere; la Corte ha citato l'estensione giurisprudenziale ma ha comunque escluso la rilevanza della questione per la revisione nel caso concreto perché gia' decisa.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese come esito del rigetto.
Massime di principio
- La revisione per "prova nuova" e' ammessa solo se la prova e' realmente sopravvenuta, scoperta successivamente, non acquisita o acquisita ma non valutata neanche implicitamente; prove gia' dedotte e valutate nel giudizio di merito (anche se ritenute tardive) non sono "nuove" e non giustificano la revisione.
- Se l'espulsione dell'imputato e' anteriore al provvedimento che dispone il giudizio, essa puo' integrare motivo di improcedibilita' e condurre al proscioglimento, ma la relativa eccezione deve essere tempestivamente dedotta nel corso del giudizio: se e' stata gia' sollevata e decisa negativamente, non puo' essere riaperta tramite revisione.
- La revisione non puo' essere usata come un ulteriore grado di impugnazione per rimettere in discussione questioni gia' esaminate nel contraddittorio che ha formato il giudicato; cio' impedisce di trasformare la revisione in uno strumento sostitutivo dei rimedi ordinari.
- Se una prova non e' stata acquisita o non e' stata valutata neanche implicitamente per ragioni indipendenti dalla condotta dilatoria del condannato, puo' costituire materia di revisione; va documentato con chiarezza che la prova non era disponibile o non e' stata valutata nei precedenti gradi.
- In presenza di pronunce costituzionali o di mutamenti giurisprudenziali che incidono sull'interpretazione di norme rilevanti (es. rilevabilita' dell'espulsione), occorre verificare se tali novita' riguardino fatti o elementi non gia' dedotti e valutati: solo in tal caso possono favorire l'ammissibilita' della revisione.
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