Cassazione Penale, Ordinanza n. 36518/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte d'appello di Torino e riguarda un giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., nel quale gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena. Un ricorrente lamentava l'erronea qualificazione giuridica del reato indicato al capo C e la mancata motivazione sul punto, pur in presenza di rinuncia ai motivi diversi dalla pena. L'altro ricorrente censurava, con un primo motivo, l'omessa motivazione sulla misura di sicurezza, sempre rispetto a un motivo di appello a cui era stata rinunciata; con un secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento dell'istanza di applicazione di una pena sostitutiva in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, e in subordine chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lett. d), l. 689/1981, come modificato dal d.lgs. 150/2022, per la ritenuta ostatività del titolo di reato alla pena sostitutiva. La Corte rileva che tali censure investono questioni non più devolute o comunque incompatibili con l'accordo sulla pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena impedisce di riproporre in cassazione doglianze sulla qualificazione giuridica del reato e sulla misura di sicurezza, trattandosi di questioni coperte dalla rinuncia e relative a capi autonomi della decisione. Ha inoltre affermato che non è consentito censurare la pena detentiva concordata tra le parti quando essa non sia illegale, né introdurre con istanza successiva una pena sostitutiva, poiché ciò altererebbe unilateralmente l'accordo raggiunto. Conseguentemente, ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha imposto al solo ricorrente che aveva proposto il primo ricorso anche il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, perché il suo ricorso è stato ritenuto proposto senza colpa in ragione dell'errato accesso consentito dal giudice di merito alla richiesta di pena sostitutiva.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena delimita il perimetro del giudizio di legittimità; non è possibile riproporre in cassazione questioni rinunciate o introdurre unilateralmente modifiche all'accordo sulla pena.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È richiamato come titolo di reato in relazione al quale veniva chiesta la pena sostitutiva, ma la Corte non entra nel merito della qualificazione o dell'applicabilità della sanzione sostitutiva per effetto dell'inammissibilità del motivo.
art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981
È la norma invocata in via subordinata per sollevare questione di costituzionalità sull'ostatività del titolo di reato all'applicazione della pena sostitutiva; la Corte non affronta il merito della questione perché ritiene inammissibile il motivo.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lett. g)
È citato quale intervento legislativo che ha introdotto la modifica dell'art. 59, comma 1, lett. d), l. 689/1981, nel contesto della doglianza sulla pena sostitutiva.
La decisione condanna i ricorrenti alle spese processuali e il solo ricorrente che ha proposto il motivo ritenuto senza colpa al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio preclude la riproposizione in cassazione delle doglianze rinunciate, anche quando riguardino la qualificazione giuridica del fatto o l'applicazione di misure di sicurezza.
- La misura di sicurezza costituisce un capo autonomo della decisione e, se il relativo motivo di appello è stato rinunciato nel concordato, non può essere dedotto per la prima volta o riproposto in cassazione.
- L'accordo sulla pena concordata limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli profili non oggetto di rinuncia; non è consentito contestare la pena detentiva concordata se essa non risulti illegale.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva formulata dopo il raggiungimento dell'accordo sulla pena detentiva non è ammissibile se comporta una modifica unilaterale dell'intesa processuale, incompatibile con la struttura del concordato in appello.
- La deduzione, in via subordinata, di una questione di legittimità costituzionale non consente di superare l'inammissibilità del motivo quando la censura verta su questioni già rinunciate o comunque estranee al perimetro dell'accordo tra le parti.
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