Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35740/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, conseguentemente, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito pronunciata dal Tribunale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato l'imputato per la detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, all'interno di un pozzetto congelatore. Dal testo emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato dall'avvocato difensore che non era abilitato al patrocinio in Cassazione. Non risultano altri motivi di doglianza esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 30/04/1962, n. 283

    Norma incriminatrice richiamata solo per descrivere il fatto oggetto di condanna: detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La causa di inammissibilità derivante da difetto di abilitazione del difensore comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale assorbente, la Corte non esamina il merito della condanna impugnata, che resta invariata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.