Cassazione Penale, Ordinanza n. 35424/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2025, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con due motivi di ricorso ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e prive di specificità, perché non si confrontavano realmente con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva evidenziato che la sostanza stupefacente era stata introdotta all’interno di un istituto penitenziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generici e privi di specificità entrambi i motivi sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata relativa all’introduzione della sostanza stupefacente in un istituto penitenziario. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta ferma.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990);
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Ritenuto che le doglianze di cui ai due motivi di ricorso, con i quali si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano, oltre che generiche, prive di specificità in quanto non si confrontano realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato il fatto che la sostanza stupefacente fosse stata introdotta all'interno di un istituto penitenziario;
La Corte dichiara inammissibili le censure relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità perché generiche e non specificamente rivolte contro le ragioni della decisione impugnata; non decide nel merito i presupposti applicativi dell’art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, per contestare il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità, non si confronti specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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