Cassazione Penale, Ordinanza n. 24075/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale e, in particolare, alla mancanza di una valida condizione di procedibilità: secondo la difesa, la querela sarebbe stata proposta da un soggetto privo di legittimazione, perché né danneggiato patrimoniale né soggetto indotto in errore. Il secondo motivo censurava la motivazione del giudizio di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che entrambi i motivi si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e comunque infondato: in materia di truffa la querela può provenire sia dal soggetto raggirato e materialmente defraudato, sia dal soggetto che ha subito il danno patrimoniale o che vanta il diritto sul bene illecitamente appreso, potendo coesistere più soggetti passivi. Nel caso concreto, la querela era valida perché il profitto ingiusto con danno altrui si era già realizzato quando l'imputato aveva riscosso l'assegno precompilato allo sportello bancario; il successivo rimborso al titolare del conto non escludeva la procedibilità. Inoltre, risultava che tra i soggetti raggirati vi fosse anche chi aveva inviato all'imputato il vaglia postale già compilato per l'acquisto dell'autovettura promessa. Anche il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché privo di specificità e sostanzialmente ripetitivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il reato di truffa la legittimazione a proporre querela spetta non solo al soggetto raggirato, ma anche al soggetto che ha subito il danno patrimoniale o che vanta il diritto sul bene illecitamente appreso; possono coesistere più soggetti passivi del medesimo reato.
Non citato espressamente nel testo; il riferimento è alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, in quanto meramente reiterativi e non argomentati.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di truffa, la querela è validamente proposta sia dal soggetto direttamente raggirato sia da quello che abbia subito il danno patrimoniale; la presenza di più soggetti passivi non esclude la procedibilità.
- La riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, integra un motivo non specifico e quindi inammissibile.
- Ai fini della truffa, il danno e l'ingiusto profitto si perfezionano quando l'agente consegue il bene o la somma mediante il raggiro; un successivo ristoro economico alla vittima non elimina ex post la legittimazione alla querela né la rilevanza del fatto.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla decisione impugnata: la mera reiterazione delle doglianze di merito non assolve al requisito di specificità.
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