Cassazione Penale, Sentenza n. 46571/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 07/04/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 02/03/2022 applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di riciclaggio (artt. 110 e 648-bis c.p.). Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria (art. 273 c.p.p. e 648-bis c.p.) e omesso esame dei rilievi difensivi; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, ritenuta priva dell'elemento soggettivo rispetto all'indagato; (iii) vizio di motivazione per mancata riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (richiamando artt. 192, 273 c.1-bis, 393 e 629 c.p.), atteso che l'imputato avrebbe agito su mandato di Galiano Luigi per esigere somme; (iv) erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. e relativo vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per rinuncia all'impugnazione, in quanto il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia il 28/09/2022 sottoscritta dall'indagato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con richiamo alla norma dell'art. 616 c.p.p. e alla motivazione che tale disposizione non opera distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 606, comma terzo, e 591 c.p.p. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sostanziali contenute nel ricorso a causa della rinuncia.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzato nella contestazione insieme all'art. 648-bis per definire il reato oggetto della misura cautelare.
Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la gravità indiziaria relativa a questo reato era oggetto di censura da parte della difesa, ma la questione non è stata valutata in Cassazione per la rinuncia.
Norma relativa ai provvedimenti cautelari; la difesa contestava la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., deduzione non esaminata per la rinuncia.
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
L'aggravante collegata alla criminalità organizzata è stata contestata dalla difesa per carenza dell'elemento soggettivo; anche questa censura non è stata esaminata in Cassazione a causa della rinuncia.
Richiamato dalla difesa nella prospettazione della possibile riqualificazione della condotta come esercizio delle proprie ragioni; la Corte non ha proceduto all'esame di merito.
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Ulteriore richiamo procedurale connesso alla valutazione delle misure cautelari e alle modalità del riesame; contestazione non esaminata per rinuncia.
Norma citata dalla difesa nel quadro della possibile diversa qualificazione della condotta; non valutata dalla Corte per rinuncia.
Menzi onata dalla difesa nella tesi di esercizio delle proprie ragioni o riqualificazione; non oggetto di esame in Cassazione per rinuncia.
Censurata dal ricorrente come erroneamente applicata dal giudice di merito; la questione non è stata affrontata in sede di legittimità per la rinuncia.
Applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese a seguito dell'inammissibilità per rinuncia: secondo la Corte l'art. 616 non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 606, comma terzo, e 591 c.p.p., giustificando la condanna alla sanzione.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato dalla sentenza in relazione alle ipotesi di inammissibilità; la Corte osserva che, ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p., non opera distinzione rispetto all'art. 591 c.p.p.
Richiamato come altra fattispecie di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che ai fini della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. non vi sia differenza tra le ipotesi previste dagli artt. 606(3) e 591 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se comunicata dal difensore dopo la proposizione del ricorso, determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le questioni di merito.
- In caso di rinuncia valida, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- L'applicazione della misura sanzionatoria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. non viene esclusa in ragione della diversa fattispecie di inammissibilità richiamata (art. 606, comma 3, o art. 591 c.p.p.): la Corte ha ritenuto che non operi una distinzione rilevante in proposito.
- Per preservare la possibilità di ottenere l'esame di questioni delicate (es. gravità indiziaria, elementi soggettivi di aggravanti, riqualificazione della fattispecie), il ricorrente deve evitare la rinuncia e assicurarsi che i rilievi difensivi siano chiaramente formulati e assunti in forza nel processo di merito.
- Le censure di mancato esame o di vizio di motivazione devono essere efficacemente argomentate e tempestivamente proposte nei gradi precedenti: la Cassazione non entrerà nel merito se l'impugnazione è resa inammissibile per cause sostanziali o per rinuncia.
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