Cassazione Civile, Ordinanza n. 25778/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva ottenuto l’accoglimento delle proprie domande nel giudizio tributario, dopo che l’ente incaricato della riscossione aveva in autotutela disposto uno sgravio parziale. Nonostante ciò, sia la CTP sia la CTR avevano compensato le spese di lite, motivando la decisione con la 'peculiarità della vicenda in esame'. La ricorrente ha quindi denunciato, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in sentenza e che la motivazione adottata non integrava un valido presupposto per derogare alla regola della soccombenza, anche solo virtuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha ribadito che la compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo nei casi previsti dalla disciplina processuale, e cioè in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate, secondo il regime dell’art. 92 c.p.c. come modificato e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, proposto per denunciare l’erronea applicazione della disciplina sulle spese di lite.
la condanna alle spese segue la soccombenza (anche virtuale), salvo gravi e giustificati motivi da indicare in sentenza
nel processo tributario la regola è la condanna alle spese secondo soccombenza; la compensazione richiede una motivazione specifica e la presenza di gravi ragioni.
compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza ... o di sopravvenienze ... e di assoluta incertezza
la compensazione è eccezionale e può essere disposta solo nei casi tipizzati o equiparabili per gravità ed eccezionalità, con adeguata indicazione in motivazione.
ha modificato il regime dell’art. 92 c.p.c. restringendo i casi di compensazione delle spese.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
è richiamata quale intervento che ha inciso sul regime della compensazione delle spese, confermandone il carattere eccezionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule generiche o meramente descrittive, ma richiede l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni in sentenza.
- La regola della soccombenza opera anche in caso di soccombenza solo virtuale: se il contribuente ottiene l’accoglimento della domanda, la compensazione non è automatica e va sorretta da una motivazione conforme ai criteri legali.
- La 'peculiarità della vicenda' non integra, di per sé, una ragione sufficiente per derogare alla condanna alle spese, se non si traduce in una delle ipotesi eccezionali previste dall’art. 92 c.p.c. e dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
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