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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03558/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (garanti)

La controversia

Due coniugi avevano prestato fideiussione omnibus a garanzia dell’esposizione debitoria di una società verso una banca. La banca, in data 10 giugno 2009, aveva compensato il ricavo dello smobilizzo di un fondo di investimento, confluito sul conto corrente dei garanti, con il saldo negativo di un conto intestato alla società. I garanti avevano agito per la ripetizione di quanto prelevato dal loro conto e per il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la decisione era stata prima riformata e poi, a seguito di precedente cassazione con rinvio, nuovamente rigettata. Nel giudizio di rinvio i garanti avevano anche introdotto una domanda di nullità delle fideiussioni omnibus, deducendo la violazione della disciplina antitrust; avevano inoltre invocato la normativa consumeristica e la rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive, sostenendo che una clausola del contratto di conto corrente fosse vessatoria e che una delle parti fosse consumatrice. Con il ricorso per cassazione principale hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 1421 c.c. e 394 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto improponibile, nel giudizio di rinvio, la nuova domanda di nullità delle fideiussioni; (2) violazione della direttiva 93/13/CEE per mancato rilievo officioso della clausola abusiva e per mancato riconoscimento della qualità di consumatrice; (3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla propria domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di appello poi cassata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili i motivi dei garanti, e ha accolto il ricorso incidentale della banca. Ha affermato che il giudizio di rinvio è un processo "chiuso", nel quale non possono essere proposte domande nuove come quella di nullità delle fideiussioni per violazione antitrust, perché ciò contrasterebbe con la intangibilità della sentenza di cassazione e con i limiti del devolutum e del giudicato interno. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla clausola abusiva, perché la ratio decidendi della sentenza impugnata non era fondata sull’efficacia di una clausola vessatoria verso la consumatrice, ma sul fatto che uno dei garanti non consumatore era comunque tenuto solidalmente e la banca poteva opporgli la compensazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non si confrontava con la reale motivazione della sentenza, sia perché il vizio di omesso esame di fatto decisivo non era stato dedotto nei termini rigorosamente richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto sussistente l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria proposta dalla banca nel giudizio di rinvio, osservando che l’ordinanza resa in precedenza aveva natura provvisoria e non precludeva la decisione finale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio nel merito sul punto restitutorio: i ricorrenti principali sono stati condannati a restituire euro 115.653,74 oltre interessi dal 10 giugno 2016, e sono state poste a loro carico le spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d’ufficio, ma nel giudizio di rinvio non può essere introdotta come domanda nuova quando ciò alteri i limiti del giudizio chiuso e contrasti con gli effetti della cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non sono ammesse nuove domande, eccezioni o conclusioni diverse, salvo quelle rese necessarie dalla sentenza di cassazione; il rinvio ha carattere chiuso.

  • art. 1853 c.c.

    Richiamato come disciplina generale della compensazione tra rapporti bancari; la sua applicazione non consente di superare i limiti posti dalla struttura dei rapporti e dalle clausole convenzionali nei termini esaminati nei gradi di merito.

  • art. 1854 c.c.

    Nel conto intestato a più persone con facoltà di operare separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza deve pronunciarsi su tutta la domanda; l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • artt. 177, 178 e 186-ter c.p.c.

    La precedente ordinanza di ingiunzione o restituzione è provvisoria e non sostituisce la decisione finale, né impedisce la pronuncia conclusiva nel giudizio.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve criticare la motivazione effettiva della decisione; la mancata considerazione della ratio decidendi comporta inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è il solo omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la decisività.

  • art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE

    La disciplina unionale sulle clausole abusive non può essere neutralizzata dall’autorità del giudicato se il motivo sul carattere abusivo non è stato dedotto prima e non è stato rilievo d’ufficio nei gradi precedenti, nei limiti però della concreta incidenza sulla ratio della decisione.

  • art. 7, par. 1, direttiva 93/13/CEE

    Impone al giudice nazionale il controllo effettivo sulla vessatorietà delle clausole, secondo il diritto UE e il principio di effettività.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato, insieme al principio di effettività, quale parametro dell’interpretazione della disciplina sulle clausole abusive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ha natura chiusa: non possono essere introdotte domande nuove o eccezioni nuove che non siano rese necessarie dalla sentenza rescindente, nemmeno se fondate su questioni rilevabili d’ufficio, quando ciò contrasti con l’intangibilità della decisione di cassazione e con i limiti del devolutum.
  • La rilevabilità d’ufficio della nullità non consente, nel giudizio di rinvio, di aggirare le preclusioni processuali con l’introduzione di una nuova domanda sostanziale che alteri l’oggetto del giudizio già definito nei gradi precedenti.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo rigoroso il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; non è sufficiente criticare genericamente la valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se critica una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel conto corrente cointestato con facoltà di operare separatamente, gli intestatari rispondono in solido dei saldi del rapporto; la banca può quindi opporre la compensazione nei limiti della disciplina legale e convenzionale, secondo la qualificazione del rapporto accertata dal giudice di merito.
  • L’omessa pronuncia su una domanda restitutoria proposta nel giudizio di rinvio integra un vizio denunciabile in cassazione; una precedente ordinanza provvisoria non fa giudicato e non esaurisce il potere decisorio del giudice sulla restituzione.
  • La disciplina consumeristica sulle clausole abusive richiede un controllo officioso effettivo, ma la sua invocazione è irrilevante se la decisione impugnata si fonda su una diversa e autonoma ratio, non colpita dalla censura.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteCompensazioneImpugnazioniProveIntermediazione finanziaria
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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