Cassazione Penale, Ordinanza n. 30933/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Contro tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formulando censure ritenute generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza specifica deduzione di travisamenti della prova. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze sul c.d. falso grossolano erano nuove, perché non risultavano proposte nei motivi di appello come riportati nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero generiche, volte a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità e non supportate da specifici travisamenti probatori; ha anche osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né errori di applicazione della legge penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito; il ricorso non ha evidenziato un'inesatta applicazione della legge penale rispetto a tale fattispecie.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione specifica di un travisamento della prova.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: doglianze generiche non possono fondare un sindacato sulla correttezza della decisione di merito.
- La deduzione di questioni nuove rispetto ai motivi di appello è inammissibile quando non risulta che il tema sia stato già devoluto al giudice di secondo grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La motivazione della sentenza impugnata è censurabile in cassazione solo se presenta carenze o illogicità macroscopiche, non per mere difformi letture del materiale probatorio.
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