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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12872/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato nel 2008 per euro 10.000, da restituire in 72 rate mensili, in relazione al quale una società cessionaria del credito aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei mutuatari. Questi avevano proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello. In cassazione hanno dedotto due censure: con il primo motivo hanno denunciato violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali, sostenendo che non fosse inammissibile il motivo di appello relativo alla mancanza di legittimazione attiva della cessionaria, perché la questione sarebbe già stata sollevata in primo grado; con il secondo motivo hanno denunciato violazione di norme sostanziali e processuali, contestando che fosse stata ritenuta provata l’erogazione del prestito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che in appello era stato introdotto un profilo nuovo, ossia la contestazione dell’inclusione di quello specifico credito nell’elenco dei crediti ceduti, profilo che implicava un fatto impeditivo diverso e che era soggetto alle preclusioni processuali. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione del fatto sull’effettiva erogazione della somma, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Catania, che aveva respinto l’impugnazione contro il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, ha affermato che la questione relativa alla mancata inclusione dello specifico credito nel perimetro dei crediti ceduti era una censura nuova in appello e quindi inammissibile, e che la prova dell’erogazione del finanziamento non poteva essere rivalutata in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. come parametro invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 24 Cost. come parametro invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione dell’operazione di cartolarizzazione è stata considerata rilevante come profilo di opponibilità al debitore ceduto, non come mera prova del trasferimento del credito in sé secondo la prospettazione dei ricorrenti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la censura perché basata su un tema nuovo e su una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale, ma senza esito favorevole.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’accertamento dei fatti; la Corte ha escluso che ciò consentisse una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata respinta/inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 345 c.p.c.

    È stata applicata la regola delle preclusioni in appello, ritenendo nuova e quindi inammissibile la contestazione relativa all’inclusione dello specifico credito nell’elenco ceduto.

  • art. 58 t.u.b.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla legittimazione della cessionaria, ma non accolto.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme su mutuo e prova, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al contratto di mutuo e alla prova dell’erogazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In appello non è consentito introdurre un motivo nuovo fondato su un diverso fatto impeditivo o su una diversa contestazione rispetto a quelle dedotte in primo grado; in tal caso opera la preclusione processuale.
  • La contestazione della legittimazione attiva del cessionario del credito deve essere articolata tempestivamente e in modo specifico nei gradi di merito, altrimenti la relativa censura può essere dichiarata inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
  • La prova dell’effettiva erogazione di un finanziamento, quando sia stata accertata dai giudici di merito sulla base della documentazione in atti e di pagamenti parziali eseguiti, non può essere rivisitata in cassazione se la censura mira soltanto a un diverso apprezzamento del fatto.
  • La pubblicazione di un’operazione di cartolarizzazione può rilevare, nel rapporto con il debitore ceduto, ai fini dell’opponibilità della cessione, ma la contestazione del perimetro dei crediti ceduti richiede deduzioni tempestive e specifiche.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMutuoCessione del creditoInadempimentoImpugnazioniConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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