Cassazione Penale, Ordinanza n. 28260/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, osservando che i motivi erano generici oppure non consentiti perché non previamente proposti con l'appello, secondo l'art. 606, comma 3, c.p.p. e l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati per concorso in furto pluriaggravato. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in equivalenza con le aggravanti e con la recidiva, confermando però la responsabilità per il reato di furto aggravato in concorso. Uno dei ricorrenti deduceva un unico motivo, diretto contro la motivazione della sentenza impugnata. L'altro ricorrente articolava più motivi: vizi di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, violazione di legge per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 8-bis, c.p. ritenuta non contestata, nonché censure sull'entità della pena, sulla mancata esclusione della recidiva e sul mancato riconoscimento di attenuanti equivalenti o prevalenti. La Corte ha ritenuto i motivi generici o comunque non proponibili in cassazione perché non specificamente dedotti in appello, richiamando il requisito di specificità dei motivi di impugnazione e il divieto di dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni non prospettate nel giudizio di merito.
Norme richiamate
attenuante patrimoniale riconosciuta in appello e ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva
concorso di persone nel reato
fattispecie di furto contestata
aggravanti speciali del furto contestate e/o esaminate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la genericità comporta inammissibilità
consente di dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche in sede di legittimità nel caso rilevato
preclude in cassazione censure non previamente dedotte come motivi di appello
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, richiamata come riconosciuta
art. 625, comma 8-bis, cod. pen.
aggravante contestata come non specificamente dedotta e ritenuta non sindacabile nei termini prospettati
art. 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
base normativa del difetto di specificità dei motivi
art. 591 comma quarto cod. proc. pen.
base per la declaratoria di inammissibilità anche in cassazione
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
impedisce di prospettare in cassazione questioni non dedotte in appello
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche della motivazione senza confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione richiede che l'impugnante indichi chiaramente gli errori di fatto o di diritto della decisione, con un onere tanto più rigoroso quanto più la decisione è analitica.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove, se non previamente dedotte con l'appello, salvo i limiti consentiti dalla legge processuale.
- Le doglianze sull'entità della pena, sulla recidiva e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti devono essere già devolute al giudice di appello per poter essere successivamente riproposte in cassazione.
- La mancanza di specificità dei motivi consente la declaratoria di inammissibilità e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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