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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28260/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, osservando che i motivi erano generici oppure non consentiti perché non previamente proposti con l'appello, secondo l'art. 606, comma 3, c.p.p. e l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati condannati per concorso in furto pluriaggravato. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in equivalenza con le aggravanti e con la recidiva, confermando però la responsabilità per il reato di furto aggravato in concorso. Uno dei ricorrenti deduceva un unico motivo, diretto contro la motivazione della sentenza impugnata. L'altro ricorrente articolava più motivi: vizi di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, violazione di legge per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 8-bis, c.p. ritenuta non contestata, nonché censure sull'entità della pena, sulla mancata esclusione della recidiva e sul mancato riconoscimento di attenuanti equivalenti o prevalenti. La Corte ha ritenuto i motivi generici o comunque non proponibili in cassazione perché non specificamente dedotti in appello, richiamando il requisito di specificità dei motivi di impugnazione e il divieto di dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni non prospettate nel giudizio di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche della motivazione senza confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione richiede che l'impugnante indichi chiaramente gli errori di fatto o di diritto della decisione, con un onere tanto più rigoroso quanto più la decisione è analitica.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove, se non previamente dedotte con l'appello, salvo i limiti consentiti dalla legge processuale.
  • Le doglianze sull'entità della pena, sulla recidiva e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti devono essere già devolute al giudice di appello per poter essere successivamente riproposte in cassazione.
  • La mancanza di specificità dei motivi consente la declaratoria di inammissibilità e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeRecidivaOnere della prova

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