Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento possessorio relativo alla servitù di passaggio. In primo grado il giudice aveva adottato un provvedimento cautelare sulla situazione possessoria; il successivo reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto dalla controparte è stato accolto dal Tribunale di Lecce, che ha reintegrato la reclamante nel possesso della servitù di passaggio. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, impugnando l'ordinanza del Tribunale. Dal testo non emergono censure specifiche diverse dall'erroneità della decisione cautelare e dalla sua ricorribilità, poiché la Corte concentra la risposta sull'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto contro un'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., provvedimento che non è impugnabile in cassazione. La Corte richiama il principio per cui sono ricorribili ex art. 111 Cost. solo i provvedimenti, anche se formalmente diversi dalla sentenza, che abbiano attitudine al giudicato e carattere di irretrattabilità e immodificabilità; tali requisiti non sussistono per il provvedimento cautelare possessoria, la cui eventuale stabilizzazione non produce giudicato ma solo una preclusione processuale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza resa sul reclamo cautelare non è considerata impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione è ammissibile contro i soli provvedimenti, anche se non formalmente sentenze, dotati di attitudine al giudicato e carattere di irretrattabilità e immodificabilità.
art. 703, quarto comma, c.p.c.
L'accertamento della situazione possessoria eventualmente difforme dal provvedimento cautelare deve essere richiesto al giudice di merito.
Richiamato per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare quando il provvedimento non abbia natura decisoria e stabilità assimilabile al giudicato.
- Ai fini dell'art. 111 Cost. non rileva la forma del provvedimento, ma la sua attitudine a definire in modo irretrattabile la controversia; la mera stabilità cautelare non basta.
- Nel procedimento possessorio, l'eventuale contrasto tra l'assetto cautelare e l'accertamento definitivo della situazione possessoria va fatto valere davanti al giudice di merito.
- La stabilizzazione di un provvedimento cautelare non comporta giudicato sostanziale, ma soltanto una preclusione processuale nei limiti propri della fase cautelare.
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