Cassazione Penale, Ordinanza n. 33299/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, sostenendo che il giudice di appello, pur rilevando un errore del primo giudice nella dosimetria, avrebbe dovuto applicare il minimo della pena o comunque ridurre maggiormente il trattamento sanzionatorio. La doglianza era quindi centrata esclusivamente sulla commisurazione della pena e sulla asserita violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte di merito aveva già operato una riduzione della pena in senso favorevole all'imputato e che la ulteriore diminuzione non era dovuta, poiché la pena complessiva risultava comunque diminuita rispetto alla decisione di primo grado. Ha inoltre richiamato il principio per cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, a fronte di impugnazione del solo imputato e del riconoscimento di una ulteriore attenuante, applichi una minore riduzione per le già concesse attenuanti generiche, purché la pena finale sia complessivamente più bassa e la decisione sia adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato; la decisione non entra nel merito della sua configurazione, trattandosi di sentenza resa solo sulla pena.
Aggravante contestata in relazione al reato patrimoniale; non è oggetto di autonoma disamina, ma rileva nel quadro della determinazione della pena.
Vizio dedotto in ricorso per asserita inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella dosimetria della pena.
Vizio dedotto in ricorso per asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Norma implicitamente richiamata nel tema della commisurazione della pena, in quanto la censura riguarda la determinazione del minimo e la graduazione del trattamento sanzionatorio.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di rimodulare in senso meno favorevole singoli passaggi del calcolo sanzionatorio, purché la pena finale sia complessivamente più bassa rispetto a quella impugnata.
- L'eventuale riconoscimento di una ulteriore attenuante può giustificare una minore riduzione delle attenuanti già concesse, se la motivazione spiega in modo non illogico la correzione dell'errore del primo giudice e il risultato complessivo resta favorevole all'imputato.
- Una censura sulla dosimetria della pena che non evidenzi un concreto peggioramento della sanzione finale o un vizio motivazionale effettivo è manifestamente infondata e può essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Il controllo di legittimità sulla pena è limitato alla verifica della legalità, della non manifesta illogicità della motivazione e del rispetto dei criteri di commisurazione, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.
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