Cassazione Penale, Ordinanza n. 29126/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro deducendo, in sostanza, due censure: da un lato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali motivi erano formulati in modo generico e che la Corte territoriale aveva già escluso la tenuità oggettiva del fatto valorizzando le modalità della condotta e la gravità delle azioni aggressive, con valutazione non affetta da evidenti vizi logici e non rivedibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché, secondo la Corte di appello, le modalità della condotta e la gravità delle aggressioni rendevano il fatto oggettivamente non tenue; tale valutazione è stata ritenuta immune da vizi logici e non rivalutabile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Le censure di legittimità sulla particolare tenuità del fatto sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non manifestamente illogica.
- L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può fondarsi sulle modalità della condotta e sulla gravità delle aggressioni, se tali elementi rendono il fatto oggettivamente non tenue.
- La doglianza sull'eccessività della pena deve essere specifica; in difetto, è inammissibile se mira soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito con quella del ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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