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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento del Questore di Roma di rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri emesso il 17.2.2025 e notificato alla ricorrente in data 11.3.2025; nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante il rilascio del documento di viaggio stesso in favore della ricorrente.

Giustizia amministrativa202505625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri adottato dalla Questura di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, dell’art. 25, comma 2, della direttiva 2011/95/UE, dell’art. 16 Cost. e della circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48/1961. Ha sostenuto che la Questura non avesse svolto un’analisi concreta e individualizzata della sua situazione, nonostante il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, l’impossibilità di rivolgersi all’ambasciata cinese per ragioni connesse al proprio credo religioso e il precedente rilascio, nel 2019, di un titolo di viaggio fondato sulle sue specifiche condizioni personali e su quelle del Paese di origine. Secondo la ricorrente, tali condizioni non erano mutate, ovvero erano persino peggiorate, e l’amministrazione avrebbe dovuto considerare anche le ragioni che avevano condotto al precedente rilascio. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva disposto il riesame della posizione, ma tale riesame non era stato effettuato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha precisato che il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria non è automatico, poiché richiede l’esistenza di fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Tuttavia, quando l’amministrazione abbia già rilasciato in precedenza il titolo di viaggio, essa deve motivare specificamente che cosa sia mutato nella situazione dell’interessato, così da giustificare il successivo diniego. Nel caso concreto, il provvedimento non indicava alcun mutamento delle circostanze e non dava conto dell’esito del riesame disposto in sede cautelare dal Consiglio di Stato. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, con salvezza delle future valutazioni della Questura. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della materia. Il giudice ha inoltre disposto un adempimento istruttorio relativo alla liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 1 e 2, d.lgs. 251/2007

    Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

    Per i titolari di protezione sussidiaria non opera un automatismo nel rilascio del titolo di viaggio; occorre l’accertamento di fondate ragioni che impediscano di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. In caso di precedente rilascio, il successivo diniego deve spiegare quale mutamento della situazione lo giustifichi.

  • art. 25, comma 2, direttiva 2011/95/UE

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro relativo al rilascio dei documenti di viaggio ai beneficiari di protezione internazionale; la sentenza fonda espressamente la decisione sull’art. 24 d.lgs. 251/2007.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà di circolazione; la sentenza accoglie il ricorso per difetto di motivazione senza sviluppare una distinta interpretazione della disposizione.

  • circolare Ministero degli Affari Esteri n. 48/1961

    Richiamata dalla ricorrente quale disciplina amministrativa in materia di rilascio del titolo di viaggio per stranieri; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la determinazione del reddito complessivo imponibile rilevante ai fini dell’ammissione e della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

  • artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000

    Richiamati quali disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da acquisire per la verifica delle condizioni reddituali.

Massime di principio

  • Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri al titolare di protezione sussidiaria non è automatico, ma presuppone fondate ragioni che gli impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
  • Quando un titolo di viaggio sia stato già rilasciato, il successivo diniego di rinnovo deve esplicitare quali circostanze siano mutate e perché tali mutamenti escludano la permanenza dei presupposti per il rilascio; il mero richiamo all’assenza dei presupposti non è sufficiente.
  • L’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione del titolare di protezione sussidiaria, tenendo conto delle condizioni personali già considerate nel precedente rilascio del titolo di viaggio.
  • L’omessa motivazione sul mutamento delle circostanze rilevanti e sull’esito di un riesame disposto dal giudice determina l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, con annullamento dell’atto e salvezza della riedizione del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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