Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Nel giudizio civile tra il ricorrente e un altro soggetto era stato nominato un consulente tecnico d'ufficio. Dopo la definizione del processo con sentenza già depositata, il tribunale ha comunque emesso un decreto di liquidazione dei compensi in favore del consulente. Il soccombente o comunque la parte che aveva promosso il ricorso ha impugnato il decreto con un unico motivo, deducendo la nullità del provvedimento per carenza assoluta di potere del giudice, poiché la liquidazione era stata disposta quando il processo era già concluso. I resistenti sono rimasti intimati. La questione devoluta riguardava quindi l'ammissibilità e la validità del decreto di liquidazione emesso dopo la definizione del giudizio e il relativo rimedio esperibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato che la sentenza che definiva il processo era stata depositata prima del decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u.; ne ha desunto che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza il regime delle spese, non aveva più il potere di provvedere alla liquidazione del compenso del consulente. Il decreto è stato quindi qualificato come atto emesso in carenza di potere, con nullità insanabile e natura abnorme. La Corte ha cassato il decreto senza rinvio, rilevando che, in tale ipotesi, il rimedio non è l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È stato invocato quale parametro di nullità del provvedimento per carenza di potere del giudice.
È richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso come manifestamente fondato.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la decisione in adunanza.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude che l'opposizione ivi prevista sia il rimedio contro il decreto emesso dopo la definizione del giudizio.
art. 111 Cost.
Viene indicato come base del ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento abnorme emesso in carenza di potere.
È richiamato quale termine da rispettare per il ricorso straordinario per cassazione.
La Corte osserva che il consulente tecnico d'ufficio può comunque agire per il compenso mediante decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Quando il giudizio principale è già stato definito con sentenza, il giudice perde il potere di liquidare successivamente il compenso del consulente tecnico d'ufficio nominato in causa.
- Il decreto di liquidazione emesso dopo la definizione del processo è affetto da carenza assoluta di potere ed è quindi abnorme e insanabilmente nullo.
- Contro un provvedimento abnorme reso in carenza di potere è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l'opposizione prevista per la liquidazione dei compensi nel d.P.R. n. 115 del 2002.
- La sopravvenuta impossibilità di ottenere la liquidazione nel processo definito non comprime il diritto del consulente al compenso, che può essere fatto valere con decreto ingiuntivo.
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