Ordinanza n. 1541/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di rigetto emessi dalla Prefettura di Napoli in relazione alle istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, inoltrate nel gennaio 2026, recanti i seguenti ID 101750,101757,101762,101771,101575,102035,102023,102027,102031,102490,102274,102279,1 1680,101684,101690,101694,101705,101708,101714,102037,101676,101745,102441,102447,102 55,102460,102473,102039, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di rigetto di istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di una ditta individuale ha impugnato i provvedimenti della Prefettura di Napoli che hanno rigettato numerose istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale inoltrate nel gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'assenza di responsabilità per la mancata presenza o assenza dei lavoratori e l'impossibilità di conoscere le ragioni del mancato perfezionamento dei rapporti. Il giudice ha rilevato che la ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha dimostrato l'effettività dei rapporti lavorativi posti a fondamento dei nulla osta; e non ha fornito elementi concreti per provare che le precedenti istanze, indicate dall'amministrazione in otto e dalla ricorrente in sette, non si siano concluse con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa non imputabile alla richiedente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero prima facie i presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati. In particolare, la carenza di allegazioni e di prova circa l'effettività dei rapporti lavorativi e circa l'assenza di imputabilità del mancato perfezionamento delle precedenti istanze non ha consentito di ravvisare un fumus idoneo a mettere in discussione il rigetto prefettizio, apparso fondato sull'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998
Il giudice richiama la disposizione quale base normativa del giudizio dell'amministrazione, ritenendo non adeguatamente scalfito dalle allegazioni della ricorrente il rigetto delle istanze di nulla osta.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti, nella sommaria cognizione cautelare, i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell'atto amministrativo richiede almeno un principio di prova su fatti ed elementi idonei a mettere in discussione la motivazione dell'amministrazione; la mera allegazione priva di supporto probatorio non è sufficiente.
- Quando il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale è contestato in relazione all'effettività dei rapporti lavorativi sottostanti, il richiedente deve fornire elementi concreti a dimostrazione della reale sussistenza dei rapporti e delle ragioni del loro mancato perfezionamento.
- La dichiarata ignoranza del richiedente circa le ragioni dell'assenza dei lavoratori non dimostra, di per sé, la non imputabilità del mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e può risultare inidonea a scalfire il giudizio prefettizio fondato sull'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998.
- La mancata dimostrazione che precedenti istanze non abbiano avuto esito positivo per causa non imputabile al richiedente impedisce di ravvisare, in sede cautelare, un fumus boni iuris sufficiente.
Come è indicizzato
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