Cassazione Penale, Ordinanza n. 21432/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 19 novembre 2024 il GIP del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, lamentando l'assenza di motivazione sulla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e contestando la misura della pena. La Corte rileva però che le doglianze sono generiche e si collocano fuori dai limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, poiché non investono profili ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, il ricorso si limita a censurare la motivazione sulla non punibilità ex art. 129 c.p.p. e la pena, senza dedurre alcuno dei motivi tassativamente ammessi; pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza emessa ai sensi di tale norma è soggetta a un controllo di legittimità limitato nei termini previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte rileva che il ricorso richiama in modo astratto la possibile applicazione di una causa di non punibilità, ma senza indicare quale specifica ipotesi ricorrerebbe nel caso concreto.
È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna patteggiata per il reato in materia di stupefacenti.
La pena applicata nei termini del negozio processuale non è censurabile nei modi invocati dal ricorrente, se non nei limiti previsti per il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi precluse censure meramente motivazionali o generiche sulla congruità della pena.
- La deduzione di una possibile causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente, in sede di ricorso contro patteggiamento, se non viene specificata la concreta ipotesi normativa che si assume ricorrente e se la censura non rientra nei motivi ammessi.
- Quando il ricorso avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p. non investe l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, esso è inammissibile.
- La mera contestazione della misura della pena, se la stessa è il frutto del patto processuale, non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
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